24 Febbraio 2021

SP n. 102 "Postumia Romana". Disciplina della circolazione stradale. Istituzione di un senso unico alternato REGOLATO DA MOVIERI, per lavori di allacciamento condotta acquedotto al Km.19+737 circa in Comune di ISTRANA.

ORDINANZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

  • Vista la richiesta dell'Alto Trevigiano Servizi di MONTEBELLUNA, pervenuta a quest'Amministrazione il 18/03/2020, intesa ad ottenere l’istituzione di un senso unico alternato per eseguire dei lavori di cui all'oggetto, lungo un tratto della SP n. 102 "Postumia Romana" , in Comune di ISTRANA;
  • Visto l'autorizzazione n.2013/2020 del 14/01/2020 di questa Amministrazione Provinciale ;
  • Ritenuto di autorizzare una regolazione, a senso unico alternato, esclusivamente a mezzo di movieri, questo ai fini della sicurezza della circolazione stradale visto le particolari caratteristiche della strada, per un tempo massimo di 7 gg. Lavorativi
    visto la modesta entità dei lavori;
  • Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  • Visti gli art. 5 e 6 del vigente Codice della Strada, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo" che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade) e dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

O R D I N A

L’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 50 e 30 km/h (in luogo dei limiti presenti sulla tavola 65), nonché divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, al fine di consentire le opere sopra descritte, al Km.19+737 circa lungo un tratto della SP n. 102 "Postumia Romana", in Comune di ISTRANA.
Tale disposizione sarà in vigore dal giorno 06/04/2020 al giorno 15/04/2020, dalle ore 8,15 alle ore 17,30 escluso sabato e festivi.

S'impone quanto segue:

  1. L'utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti negli schemi segnaletici e di cantiere codificati dalla tavola n. 65 (movieri), del D.M. 10/07/02 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea"(con modifica dei limiti di velocità come sopra riportato);
  2. La segnaletica, che evidenzia e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori;
  3. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona del cantiere;
  4. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada.
  5. L'oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento;

Si precisa altresì che:

  • La ditta appaltatrice delle opere dovrà provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni, ed eliminare tutte le insidie che costituiscono pericolo per gli utenti.
  • Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che saranno installati e mantenuti efficienti a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, con particolare attenzione in caso di scarsa visibilità dei medesimi, ed è resa nota altresì mediante pubblicazione all’Albo della PROVINCIA DI TREVISO e in quello del COMUNE DI ISTRANA.
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del D.L.gs. n. 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Avverso il presente provvedimento e ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con le modalità di cui alla vigente normativa.

Ultima modifica il 24 Febbraio 2021

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