alessandra cohn

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RILASCIO TESSERE DI VIAGGIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED EXTRAURBANO

La Provincia rilascia tessere di riconoscimento che consentono l’acquisto di abbonamenti ordinari a tariffa agevolata presso tutte le Aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Veneto.
La tessera di riconoscimento ha validità decennale e non necessita di convalida annuale.
La tessera di riconoscimento consente ai beneficiari di acquistare abbonamenti ad un costo pari al 20% del prezzo del corrispondente abbonamento ordinario.
Per le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra o per causa di servizio il costo dell’abbonamento è pari al 5% del prezzo del corrispondente abbonamento ordinario.
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza allegando 2 foto recenti formato tessera e la documentazione indicata nel modulo di domanda attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Hanno diritto al rilascio della tessera:

  • Titolari di pensione di età superiore ai 60 anni che se non coniugati (si considerano tali anche i vedovi e i separati o divorziati) L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS, privi di altri redditi propri. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988; coniugati L’agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS, qualora il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dal pensionato e dal coniuge, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore a 2 volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore l’1 gennaio di ciascun anno. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 544/1988
  • Invalidi e portatori di handicap con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% o equiparato
  • Invalidi del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79%
  • Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi
  • Sordomuti L’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore l’1 gennaio di ciascun anno.
  • Ciechi civili assoluti
  • Invalidi di guerra o per causa di servizio dalla 1a alla 8a categoria
  • Invalidi del lavoro con grado di invalidità dall’80% al 100%
  • Minori beneficiari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento
  • Minori beneficiari dell’indennità speciale in favore dei ciechi civili parziali
  • Minori beneficiari dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali L’agevolazione spetta indipendentemente dall’ammontare del trattamento economico di invalidità riconosciuto e degli altri redditi percepiti.
  • Accompagnatori degli invalidi di guerra o per causa di servizio dalla 1a alla 8a categoria, dei ciechi civili assoluti e degli invalidi del lavoro con grado di invalidità dall’80% al 100% L’agevolazione spetta anche all’accompagnatore dei summenzionati soggetti. La dicitura “con accompagnatore” è riportata nella tessera di riconoscimento rilasciata. Gli accompagnatori sono legittimati ad usufruire dell’abbonamento agevolato solo in caso di accompagnamento.
  • Accompagnatori, qualora esercenti la patria potestà, dei minori beneficiari dell’indennità di frequenza o di accompagnamento o dell’indennità speciale in favore dei ciechi civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali L’agevolazione spetta anche all’accompagnatore dei summenzionati soggetti. La dicitura “con accompagnatore” è riportata nella tessera di riconoscimento rilasciata. Gli accompagnatori sono legittimati ad usufruire dell’abbonamento agevolato solo in caso di accompagnamento.
02 Ottobre 2020

Sanzioni

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01 Ottobre 2020

Scuole nautiche

La disciplina generale delle scuole nautiche è stabilita dal Codice della nautica da diporto “Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e dal “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche” DI 30.8.2023, n. 142.

L'esercizio dell'attività di scuola nautica è subordinato alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 da presentare alla Provincia per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), territorialmente competente con riferimento alla sede principale della scuola.

Modalità di presentazione e contenuti della SCIA sono indicati nel citato Regolamento DI 30.8.2023, n. 142.

La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica per una o più delle seguenti attività:

  1. formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa a motore o a vela e motore;
  2. formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa a motore o a vela e motore;
  3. formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.

Per la formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria D tipo D1, che abilitano al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua: rivolgersi all’ufficio.

Le modifiche dell'attività di scuola nautica devono essere tempestivamente presentate con SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:

  1. trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;
  2. apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;
  3. modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all'articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;
  4. inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;
  5. variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

Nei seguenti casi la scuola nautica deve tempestivamente presentare al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso:

  1. subingresso nell'attività tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
  2. modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa;
  3. variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.
  4. decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica: gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
  5. sospensione dell’esercizio dell'attività della scuola nautica, per motivate esigenze (consentita per massimo due volte), per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi: il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica ne dà comunicazione al SUAP. Decorsi inutilmente i dodici mesi senza che l'attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l'attività si intende cessata. In caso di sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica ai sensi dell'articolo 49-septies (8), comma 18, del codice e per la durata della stessa, non è consentita l'apertura di sedi secondarie.
  6. apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, va comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti ad eccezione della capacità patrimoniale che deve essere dimostrata solo per la sede principale.

Cessazione dell'attività

Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica tempestivamente al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attività nei seguenti casi:

  1. per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3 del DI 30.8.2023, n. 142;
  2. per scioglimento della società o fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
  3. per rinuncia espressa all'esercizio dell'attività;
  4. per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell'attività;
  5. per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'articolo 5, comma 4 del DI 30.8.2023, n. 142 o per interdizione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi del citato Regolamento.

Modalità di svolgimento dei controlli

La Provincia di Treviso, alla quale compete la vigilanza amministrativa, procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà un provvedimento di presa d’atto favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando un termine entro cui provvedere.

01 Ottobre 2020

Officine di revisione

La Provincia di Treviso in base al combinato disposto dell'art. 80 c. 8 del D.Lgs 285/92, come modificato dall'art. 36 del D.lgs 360/93 e dell'art. 105, c.3 lett d) del D.Lgs 112/98, ha compiti amministrativi in materia di Autorizzazione dei Centri di Revisione, in precedente regime di Concessione con il il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per ottenere l'Autorizzazione Provinciale l'Officina deve essere iscritta al registro di cui all'art. 2 della Legge 122/92, nelle sezioni Meccanica Motoristica, Elettrauto, Carrozzeria e Gommista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del DPR 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso DPR, e deve avere uno o più Responsabili Tecnici.

Compete all' Amministrazione Provinciale il rilascio di nuove Autorizzazioni e/o integrazioni e modifiche di quelle già in essere, a seguito di estensione dell’autorizzazione alla revisione di ulteriori categorie di veicoli, variazioni relative al soggetto autorizzato quali conferimenti, trasformazioni, fusioni di azienda, trasferimento e/o modifica delle sedi operative, nonché qualsiasi variazione relativa ai Responsabili Tecnici. Prima di iniziare l'iter per una qualsiasi delle ipotesi sopra indicate, si consiglia comunque di rivolgersi all'Ufficio per informazioni e/o chiarimenti.

Responsabili Tecnici

Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17/04/2019, sono istituiti i corsi per Responsabili Tecnici dei Centri di Revisione.

Per accedere ai corsi i candidati ispettori devono essere in possesso dei titoli di studio definiti dall’Accordo che comprendono: diploma di liceo scientifico, diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici settore tecnologico, laurea triennale in ingegneria meccanica, laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria, diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”, diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo Conferenza-Stato-Regioni del 27/07/2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RUI (Registro Unico Ispettori)

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 198 del 09/06/2025 pubblicato sul portale dell'automobilista in data 16/06/2025 pertanto in vigore da tale data, vengono date le indicazioni per procedere con l'iscrizione/aggiornamento dei dati sul RUI. Al seguente link,  tutte le istruzioni operative per procedere: 

Il portale dell'Automobilista - Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI) - Dettaglio News

 

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Il Parco Sant'Artemio e il Parco della Storga

È consentito l’accesso al Parco del complesso di Sant’Artemio e al Parco della Storga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

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