ALLEGATI
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- protocollo-legalita07092015.pdf
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- Avviso seduta pubblica apertura offerte economiche
- Verbale n. 1 del 22.11.2018
- Verbale n.3 del 27.11.2018
- Verbale n.4 del 27.11.2018
- Verbale n.2 del 22.11.2018
- Avviso sciolta riserva_lotto 1 Breda di Piave
- Avviso sciolta riserva_lotto 4 Godega di Sant'Urbano
- Avviso sciolta riserva_lotto 6 Maserada sul Piave
- Avviso sciolta riserva_lotto 5 Mareno di Piave
- Avviso sciolta riserva_lotto 7 Mogliano Veneto
- Avviso sciolta riserva_lotto 2 Cappella Maggiore
- Avviso sciolta riserva_lotto 3 Casale sul Sile
- Avviso sciolta riserva_lotto 8 San Polo di Piave
INFO GENERALI
Servizi
PROCEDURA APERTA
Breda di Piave, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, San Polo di Piave
Servizio di pubbliche affissioni e di servizi vari di riscossione - Comuni aderenti alla SUA
DETTAGLI
Domenica, 07 Ottobre 2018
Lunedì, 19 Novembre 2018 - 11:00
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:
02.11.2018
LOTTO N. 1 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
- Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?
- In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
- il Comune di Breda di Piave ha applicato l'aumento del 20% delle tariffe e dei diritti con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 02/12/2002 e gli incassi indicati nel capitolato speciale nonché la stima di gettito contengono l'applicazione di tale aumento;
- la stima del minore incasso annuo dell’imposta qualora il legislatore con apposito intervento normativo sposasse l'interpretazione della Corte Costituzionale e del Ministero delle Finanze e definisse pertanto non più applicabili gli aumenti deliberati in applicazione della Legge 449/1997 è pari ad € 3.650,73 annui;
- in sede di esecutività dell'appalto l'Amministrazione potrà stabilire l'adeguamento del minimo garantito proporzionalmente al valore delle riscossioni ridotte in conseguenza della sancita definitiva inapplicabilità degli aumenti delle tariffe e diritti da parte di apposito atto normativo o deliberazione comunale;
- l'aggio posto a base di gara viene in ogni caso confermato pari al 24%.
Allo stato attuale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30/01/2018 e la risoluzione del MEF n. 2/df/2018 che hanno generato una indubbia incertezza applicativa delle norme citate, in mancanza di un intervento normativo risolutore si è optato per l'interpretazione che il Comune possa legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi.
02.11.2018
COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
- Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?
- In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Il Comune di Cappella Maggiore:
- visto il quadro ancora in evoluzione;
- valutato che da una sommaria quantificazione di gettito la maggiorazione incide per circa Euro 2.700,00 annui di imposta;
02.11.2018
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”
Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:
- Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?
- In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.
Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:
·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?
· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Si comunica che il Comune di Casale sul Sile non si è mai avvalso della facoltà di applicare le tariffe maggiorate come previsto dall'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449. Pertanto si confermano i valori degli incassi indicati all'art. 5 del capitolato speciale di appalto.
02.11.2018