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Lavori
PROCEDURA APERTA
Oderzo

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA PER ANZIANI RAO DI ODERZO (TV)

DETTAGLI

Mercoledì, 03 Novembre 2021
Giovedì, 09 Dicembre 2021 - 11:00
08.11.2021
QUESITO N. 1:
un concorrente chiede quanto segue:
... si chiede conferma che la cauzione provvisoria non è da presentare.
Si chiede inoltre se la lista delle lavorazioni richiamata al punto 5 pagina 15 del disciplinare sia un refuso.
Risposta al quesito n. 1:
Si conferma che la cauzione provvisoria non è da presentare.
Per quanto riguarda la seconda domanda si rimanda all'ERRATA CORRIGE già pubblicata nella documentazione di gara.
16.11.2021
Quesito n. 2: un concorrente chiede quanto segue: .... in caso di incongruenze tecniche tra i vari documenti posti a base di gara, ad esempio tra descrizioni tecniche presenti nelle relazioni e quelle presenti nel documento specifiche tecniche e nel computo metrico estimativo, per quanto riguarda ad esempio il criterio B1.a, si chiede di specificare l'ordine di importanza dei documenti a cui far riferimento.
Risposta al quesito n. 2: In merito alla richiesta di specificare l'ordine di importanza dei documenti a cui far riferimento, si rinvia a quanto specificato in proposito al Capo 2 – Artt. 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto, Titolo I – Parte amministrativa, contenuto nell'Elaborato E-GD-1.
16.11.2021
Quesito n. 3: un concorrente chiede quanto segue: .... nel disciplinare di gara, in riferimento al criterio B1.c nei riguardi delle pavimentazioni in PVC, viene privilegiato il fissaggio a singole doghe saldate; quest'ultimo è stato prescritto per incrementare le caratteristiche di salubrità e igiene dei locali o per avere maggiori qualità estetiche dello strato di finitura?
Risposta al quesito n. 3: La scelta di privilegiare soluzioni per il pavimento in PVC in singole doghe saldate (invece che a rotoli) è derivata essenzialmente da motivazioni di natura estetica, funzionale e di manutentabilità.
18.11.2021
Quesito n. 4: un concorrente chiede quanto segue: .... si richiede un chiarimento in merito a quanto richiesto a pag. 20 del disciplinare ovvero: "A garanzia dell?esecuzione della manutenzione successiva all' esecuzione dei lavori, la proposta dovrà essere corredata dall'impegno di una compagnia assicurativa o bancaria (sono esclusi altri soggetti) a rilasciare, nel caso di aggiudicazione e ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico/funzionale degli impianti, una fideiussione per un importo complessivo di Euro 10.000/anno nella quale devono essere riportate le clausole specifiche indicate dall' art. 103, quarto comma, del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'impegno assunto con la propria offerta e azionabile dalla stazione appaltante a titolo di risarcimento del danno e rimborso delle eventuali spese sostenute dalla stazione appaltante nel caso di mancato svolgimento del servizio manutentivo offerto. La mancanza dell'impegno della Compagnia assicurativa o bancaria comporta l'attribuzione di un punteggio pari a 0." Si precisa che il 4 comma art. 103 del D. Lgs. 50/2016 cita quanto segue: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.". Si chiede pertanto che tipo di cauzione e relativo importo si debba in fase di gara presentare.
Risposta quesito n. 4 Premesso che in sede di gara, e più precisamente nell'offerta tecnica, non deve essere presentata la cauzione bensì l'impegno di una compagnia assicurativa o bancaria a rilasciarla nel caso l'operatore diventi aggiudicatario dell'appalto, si precisa che – riferendosi a una garanzia della manutenzione degli impianti successiva all'esecuzione dei lavori - si tratta di fideiussione equiparabile alla garanzia definitiva di cui all'art. 103, con le clausole contemplate dal comma 4, redatta su schema tipo 1.2.1 di cui al DM 31/2018; l'importo della stessa andrà calcolato sugli anni del servizio manutentivo offerto nell'offerta tecnica qualitativa, in ragione di Euro 10.000/anno,
18.11.2021
Quesito n. 5: un concorrente chiede quanto segue: .... si chiede se è possibile subappaltare interamente la Cat. OG11 coprendo il relativo importo con l'importo relativo alla classifica di qualificazione dell'impresa nella Cat. OG1 prevalente.
Risposta al quesito n. 5: Come già riportato nel disciplinare di gara, a pag. 3, si ribadisce che qualora il concorrente dichiari di subappaltare il 100% delle lavorazioni della Categoria scorporabile OG11, dovrà essere in possesso della qualificazione per la Categoria prevalente OG1 classifica IV-bis.
18.11.2021
Quesito n. 6: un concorrente chiede quanto segue: .... con la presente si chiede quanto segue: nel bando la questione della valutazione delle tempistiche della garanzia di manutenzione sono duplicate. Una volta nella offerta tecnica ( pag. 20 del disciplinare viene richiesto "In particolare dovranno essere indicati: durata del servizio, cadenza temporale dei controlli, servizi compresi e costi esclusi" ); ed una volta nella offerta economica ( pag. 15 del disciplinare: dove viene indicato di inserire nella offerta economica "inserire l'Allegato 5 Offerta tecnica quantitativa") Come si intende gestire questa incongruenza ( in realtà basterebbe che nell'offerta tecnica venissero indicate solo le modalità di gestione della manutenzione- senza indicazioni di durata- mentre nella offerta economica venissero indicati solo il numero di mesi ulteriori rispetto ai 24 mesi di garanzia)
Risposta al quesito n. 6: Non vi è incongruenza, in quanto nell'offerta tecnica, al punto B2.a si tratta di Manutenzione degli impianti e di cauzione fideiussoria a garanzia dell'esecuzione della manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori assunta con la propria offerta tecnica, mentre nell' Allegato 5 Offerta tecnica quantitativa, si fa riferimento all'estensione del periodo di garanzia di cui all'art. 1667 del Codice Civile, a garanzia delle difformità e vizi dell'opera.
18.11.2021
Quesito n. 7: un concorrente chiede quanto segue: .... Si chiede di specificare se il giardino fronte strada, previsto a progetto, sia ad uso esclusivo dell'edificio RSA.
Risposta al quesito n. 7: Si conferma che il giardino è ad uso esclusivo dell'edificio.
19.11.2021
Quesito n. 8: un concorrente chiede quanto segue: Si riformula il quesito in quanto forse non ci si è espressi nel modo corretto. Nell'elemento di valutazione B2.a, riferito all'offerta tecnica, si legge testualmente nei criteri di valutazione "In particolare dovranno essere indicati: durata del servizio, etc." Con questa frase se non interpretiamo in maniera errata, viene richiesto di indicare per quanti mesi viene proposta la manutenzione ( oltre ovviamente ai 24 mesi già previsti dall'articolo 1667 del Codice Civile ), che è la stessa richiesta indicata anche nell'elemento di valutazione A2, contenuto nell'offerta economica. Considerando che l'offerta tecnica non deve contenere valori economici o indicazioni che potrebbero anticipare o fare intuire le valorizzazioni contenute nella busta economica, si chiede alla Stazione Appaltante di pronunciarsi in modo inequivocabile, circa l'obbligo di indicare nell'offerta tecnica la durata del servizio.
Risposta al quesito n. 8: Si ribadisce che trattasi di due garanzie diverse. La garanzia prevista al punto A.2 riguarda difformità e vizi dell'intera opera (art. 1667 del Codice Civile) ed è da considerarsi elemento quantitativo, il cui punteggio è da calcolarsi mediante formula matematica ivi riportata, riferita ai mesi di estensione oltre a quelli previsti per legge. La garanzia prevista al punto B2.a non è da ricondursi all'art. 1667 del Codice Civile, è sub-elemento di valutazione qualitativa in quanto riguarda le migliorie in sede di piano di manutenzione dei soli impianti meccanici, antincendio, elettrici e di elevazione, da valutarsi discrezionalmente da parte della Commissione di gara e di cui la durata del servizio offerto è solo una delle componenti concorrenti alla valutazione, non esaustiva dell'ampia discrezionalità dei Commissari. Pertanto le due polizze sono distinte e le rispettive durate possono non essere coincidenti.
22.11.2021
QUESITO N. 9: un concorrente chiede quanto segue: .... si chiede di chiarire se un architetto laureato magistrale classe di laurea 4S iscritto all'albo degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori può firmare il Criterio B1.e Aree esterne?
Risposta al quesito n. 9: Si conferma la possibilità.
24.11.2021
QUESITO N. 10:
un concorrente chiede quanto segue:
.... nel disciplinare di gara, in riferimento al criterio B1.d, nei riguardi dei sistemi di sollevamento pazienti a soffitto, viene indicato che sarà valutata la proposta in relazione all'incremento della dotazione dei motori mobili in relazione a n. 32 ambienti serviti; si riscontra una discrepanza tra il numero degli ambienti della richiesta del disciplinare e quelli del progetto a base di gara, nei quali sono riportati i tracciati binari, con sistemi ad H. Si chiede di specificare a quale elaborato fare riferimento per il numero esatto.
Risposta la quesito n. 10:
A seguito di una verifica degli ambienti serviti dal sistema di sollevamento pazienti a soffitto, abbiamo riscontrato che il loro numero non è 32, come indicato al punto B1.d della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta ma 29.
24.11.2021
QUESITO N. 11: un concorrente chiede quanto segue: ..... nel caso di partecipazione in ATI con impresa in possesso di categoria OG11, la stessa volesse subappaltare una parte di lavorazioni rientranti nella categoria suddetta, qual è il limite di subappalto? In deroga alla disciplina generale (art. 105 comma 5) dal 1° giugno 2021 il decreto Semplificazioni bis, consente per le SIOS, il ricorso al subappalto fino al 50% del rispettivo importo e, a far data dal 1° novembre 2021, prevede la possibilità di subappaltarle interamente. Quanto alla base di calcolo del 50%, si ritiene che lo stesso sia da computare con riferimento all'importo della singola categoria SIOS. Sul punto, infatti, va ricordato che l'art. 1 comma 2, ultimo periodo del decreto MIT n. 248/2016 stabilisce che "il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice". Pertanto, chiediamo quale sia la disciplina da seguire (interamente subappaltabile, con limite del 50% posto SOLO alla categoria prevalente, o limite del 50% sull'importo della categoria SIOS + limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto)?
RISPOSTA QUESITO N.11: Come riportato a pag. 3 del Disciplinare di gara l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto. Pertanto, poiché la categoria OG11 può essere subappaltata interamente, l'ATI deve assicurarsi di non superare la quota massima subappaltabile del 50% dell'importo complessivo del contratto.
02.12.2021
QUESITO N. 12: un concorrente chiede quanto segue: Buongiorno, al fine di una migliore offerta tecnica, si chiedono i seguenti quesiti: 1) …..omissis........... 2) Si chiede se sia possibile spostare la centrale gas – ossigeno?
Risposta al quesito n. 12: 1) ….omissis.......... 2) la centrale ossigeno dovrà rimanere nella posizione prevista in progetto.
06.12.2021
QUESITO N. 13 Un concorrente chiede quanto segue: .... si chide conferma se, in caso di partecipazione in forma singola, nella documentazione amministrativa debba essere presentata solamente istanza e solo in alternativa il DGUE con la dichiarazione integrativa. Grazie
Risposta la quesito n. 13: Si conferma.

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