INFO GENERALI

Lavori
PROCEDURA APERTA
Breda di Piave

Lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei” 1° stralcio in Comune di Breda di Piave (TV).

DETTAGLI

Lunedì, 18 Dicembre 2017
Martedì, 06 Febbraio 2018 - 11:00
Lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei” 1° stralcio in Comune di Breda di Piave (TV)
27.12.2017
Quesito n. 1:
Un consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in relazione alla presa visione obbligatoria dei luoghi, chiede se il sopralluogo possa essere effettuato alternativamente dal consorzio oppure dalla consorziata indicata quale esecutrice delle opere.
Risposta al quesito n.1:
La risposta è affermativa, il sopralluogo può essere effettuato alternativamente dal consorzio oppure dalla consorziata che sarà indicata in sede di gara quale esecutrice. Alla presa visione saranno ammessi esclusivamente i soggetti indicati alla voce "PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DELLO STATO DEI LUOGHI" del disciplinare di gara.
11.01.2018
Quesito n. 2:
Un concorrente chiede se è possibile fornire il file editabile del computo metrico estimativo in formato .dcf.
Risposta al quesito n.2:
Non sono disponibili i files del progetto in fomato .dcf
Quesito n. 3:
Un concorrente chiede in merito all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori: 1) L’indicazione della terna deve attenersi solamente alle lavorazioni individuate al comma 53 dell’art. 1? 2) Si chiede inoltre, se i punti a), b), d), h) del suddetto articolo devono essere considerati ed inclusi nella “terna” anche se sempre trattati come fornitura? 3) Si chiede se rientrano come subappaltatori, e quindi da indicare nella "terna", anche un fornitore di calcestruzzo, di ferro lavorato o eventuale noleggio a freddo di macchinari? 4) Le attività indicate nell’art. 53 a quale categoria sono riconducibili?
Risposta al quesito n. 3:
1) la risposta è affermativa la terna dei subappaltatori si riferisce esclusivamente e tassativamente alle attività indicate al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012. 2) Per quanto riguarda le lettere a) b) e h) del comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, le attività ivi previste non prevedono espressamente la fornitura e pertanto la stessa non rientra nella fattispecie di cui al comma 53, di conseguenza non va indicata la terna dei subapppaltatori. Per quanto riguarda, invece, la lettera d) del comma 53 tale attività va considerata nel suo complesso ovvero sia il confezionamento con la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo e di bitume e non singolarmente ogni voce e pertanto la singola fornitura disgiunta al confezionamento e al trasporto non rientra nella fattispecie del comma 53 lettera d). 3) Per quanto riguarda la singola fornitura di calcestruzzo si rinvia a quanto risposto al precedente punto 2). Per le attività di fornitura di ferro lavorato e di noleggio a freddo di macchinari le stesse sono espressamente indicate al comma 53 lettere f) ed e) e pertanto sussiste l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. 4) Le categorie di lavorazioni a cui sono da ricondurre le attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 sono: OG1 e OS23.
16.01.2018
Quesito n. 4:
Un concorrente chiede: nel caso in cui le attività di fornitura di ferro lavorato e di noleggio a freddo di macchinari costituissero dei sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell’art. 105 comma 2 d. lgs. 50/2016 (cioè attività che richiedono l'impiego di manodopera, di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare), non sussista l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.
Risposta al quesito n. 4:
La risposta è affermativa. Nel caso di subaffidamenti (ovvero attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare) non sussiste l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.
23.01.2018
Quesito n. 5:
In merito all'istituto dell'avvalimento, un'impresa ha intenzione di partecipare quale mandante di un raggruppamento costituito da n. 3 imprese: 1. l'impresa in questione è titolare della categoria OG11 III bis, la seconda impresa è in possesso della categoria OG1 VIII, la terza impresa è in possesso della categoria OS32 V; 2. L'impresa in questione intende svolgere una porzione di attività legate alla categoria OG1 in modo da poter raggiungere i requisiti necessari alla richiesta della stessa categoria; 3. Non essendo in possesso della categoria OG1, tale impresa, intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per poter svolgere, nell’ambito del presente appalto, tali lavorazioni (sub. categoria n. 14 - opere da falegname, fabbro e serramentista); L'impresa chiede se tale procedura sia ammessa.
Risposta al quesito n. 5:
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi suddetto raggruppamento temporaneo possiede i requisiti richiesti dal disciplinare di gara. L'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. stabilisce che per la partecipazione alla gara è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento anche interno (nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell’impresa avvalsa) ovvero è consentito al concorrente, che sia sprovvisto di uno o più requisiti richiesti dal disciplinare di gara, di parteciparvi ricorrendo al/i requisito/i posseduto/i da altri soggetti. Al fine dello svolgimento delle lavorazioni di cui al quesito in questione, ovvero nella fase di esecuzione dell'appalto, sarà l'impresa ausiliaria (la mandataria in possesso della categoria OG1) e non l'ausiliata (la mandante priva della categoria OG1) ad eseguire le suddette lavorazioni. Si ricorda, infine, che l'art. 89 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. stabilisce che, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare delle verifiche in corso di esecuzione al fine di accertare sia che l’impresa ausiliaria possieda i requisiti e le risorse nel periodo di durata dell’appalto, sia che la stessa svolga effettivamente le prestazioni di sua competenza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

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