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PROCEDURA APERTA
Casa di Riposo Umberto I° di Montebelluna

Procedura aperta per l'appalto relativo all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la costruzione di una nuova ala della casa di riposo Umberto I di Montebelluna (TV)

DETTAGLI

Venerdì, 27 Maggio 2016
Lunedì, 18 Luglio 2016 - 10:00
09.06.2016
Quesito n.1:

Un concorrente chiede se l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura nella cat. IB.10 possa essere utilizzato in sostituzione della categoria IB.09 richiesta dal disciplinare di gara.
Il requisito della categoria IB.09 può essere sostituito dalla categoria IB.10 infatti gli identificativi Opera IB.09 e IB.10 sono compresi nella medesima “destinazione funzionale”, inoltre l'identificativo IB.10 ha un grado di complessità maggiore rispetto all'identificativo IB.09 come indicato nella Tabella Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013.
09.06.2016
Quesito n. 2:

Un concorrente chiede, con riferimento ai requisiti di ordine speciale indicati nel disciplinare di gara, se sia possibile utilizzare gli identificativi E.10 e IA.04, in quanto di grado di complessità maggiore, in luogo degli identificativi E.09 e IA.03 richiesti dal disciplinare di gara.
La risposta è affermativa. Sia l'identificativo E.10 che quello E.09 appartengono alla medesima “destinazione funzionale” inoltre il primo identificativo ha un grado di complessità maggiore del secondo come indicato nella Tabella Z-1 allegata al D.M. n. 143/2013. Lo stesso dicasi per gli identificativi IA.04 e IA.03.
20.06.2016
Quesito n. 3:
Un concorrente chiede, con riferimento ai requisiti di ordine speciale indicati nel disciplinare di gara, ritenendo che la categoria IB.09 faccia riferimento alla costruzione del nuovo impianto elevatore, se sia possibile dimostrare tale requisito con le categorie IA.02 e/o IA.03 e/o IA.04, anche alla luce della maggiore complessità di queste due categorie rispetto alla IB.09.
Si conferma che le opere a cui è stato attribuito l’identificativo IB.09 riguardano impianti elettromeccanici trasportatori (ascensore e elevatore). Considerato che il DM 143/2013 alla categoria “Impianti” tra le 12 destinazioni funzionali non risultano esplicitamente ricomprese e classificate opere relative a impianti elettromeccanici trasportatori, visto che nella fattispecie la realizzazione dell’impianto a cui si fa riferimento, peraltro di modeste dimensioni in quanto l’immobile da progettare si sviluppa su due piani, consiste prevalentemente in una fornitura eseguita da ditta specializzata, lasciando all’attività progettuale un ruolo marginale, essendo infine il grado di complessità attribuito alla categoria IB09 pari a 0,6, può essere accettata quale requisito per la partecipazione alla gara la destinazione funzionale “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni” ID.Opere IA.03 in quanto attinente.
Quesito n. 4:
Un concorrente chiede, con riferimento al punto b del “Plico n. 2 Offerta tecnica”, se sia possibile allegare, come elaborati esterni i curricula dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti di servizio.
Non è richiesta la presentazione di curriculum vitae dei soggetti indicati a pag. 10 del disciplinare di gara ma soltanto l'indicazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio (Coordinamento generale per la progettazione, Progettazione opere architettoniche, Progettazione opere strutturali, Progettazione opere impiantistiche elettriche e speciali, Progettazione opere impiantistiche meccaniche e antincendio, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Gestione informatica della progettazione), con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualifiche professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto nonché nominativo, qualifica professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; resta inteso che la relazione deve essere di 12 facciate complessive.
22.06.2016
Quesito n.5:
Un concorrente chiede se per soddisfare il requisito E.09 sia possibile utilizzare progettazioni, nell'ambito della stessa categoria “Edilizia” rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 corrispondenti alla classe e categoria I/d della L. 143/1949, non necessariamente di identica destinazione funzionale, identificate come ID opere E.04, E.07, E.10, E.12,E.13, E.16, E.19 e E.21 tutte di grado di complessità pari (1,15) o superiore (1,20) a quello dei servizi da affidare.
L'art. 8 del D.M. 143/2013 prevede che nella classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria si tenga conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, inoltre per la classificazione di dette prestazioni, rese prima dell'entrata in vigore del citato decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 del D.M. 143/2013, pertanto è da ritenersi idoneo il possesso della medesima categoria “Edilizia” con il grado di complessità pari o maggiore a quello relativo ai servizi da affidare.
22.06.2016
Quesito n. 6:
Un concorrente chiede se è possibile soddisfare i requisiti di cui ai punti 2 e 3 del disciplinare di gara relativi ai servizi appartenenti alla ID opera E.09, con servizi certificati per la classe I/c della L. 143/1949 corrispondenti alla classe E.06 della tabella Z-1 del D.M.143/2013, come sembra chiarito dalla determinazione AVCP n. 4 del 25/02/2015 che recita: “In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal D.M. 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla L. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della L. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.” [...] “Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)”.
Si richiama l'art. 8 del D.M. 143/2013 che prevede che, nella classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di architettura ed ingegneria, si tenga conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, inoltre per la classificazione di dette prestazioni, rese prima dell'entrata in vigore del citato decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 del D.M. 143/2013. Detta tavola prevede per l'ID E.09, appartenente alla categoria “Edilizia”, un grado di complessità pari a 1,15, mentre per la classe E.06, appartenente anch'essa alla categoria “Edilizia”, e corrispondente alla classe I/c della L. 143/1949, un grado di complessità pari a 0,95, inferiore a quello richiesto per l'ID. E.09, e non rientrante nella fattispecie normativa di cui al citato art. 8, infatti il grado di complessità non risulta pari o maggiore a quello relativo ai servizi da affidare. Per tale motivo, quindi, la risposta è negativa.
22.06.2016
Quesito n. 7:
Un concorrente chiede relativamente ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 3 pag. 4 del disciplinare di gara, se nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di progettisti sia possibile che le classi e le categorie siano soddisfatte da più componenti. Ad esempio un progettista soddisfa i requisiti per la categoria E.09 ed S.03, un altro per la categoria IB.09 e un altro per le categorie IA.01, IA.02 e IA.03.
La risposta è affermativa. Il concorrente può costituire un raggruppamento di tipo verticale in cui il mandatario esegua la prestazione di servizi indicata come principale (vedasi il disciplinare di gara la voce “Oggetto dell'Appalto” pag. 1), i mandanti quelle secondarie. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al disciplinare di gara alla voce “Plico n. 1 – Documentazione Amministrativa” punto 3 pagg. 8 e 9 a cui si rinvia.
22.06.2016
Quesito n. 8:
Un concorrente chiede quali siano i requisiti richiesti al capogruppo di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
I requisiti di ordine speciale richiesti dal disciplinare di gara alla voce “Requisiti di ordine speciale” devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo, fermo restando l’obbligo in capo alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna mandante.
22.06.2016
Quesito n. 9:
Un concorrente chiede i seguenti chiarimenti:
a) È possibile avere evidenza della parcella redatta ai sensi del DM 143/2013 al fine di valutare la congruità del corrispettivo posto a base di gara? Ovvero è possibile considerare quella presente dal sito ftp contenuta però nei documenti del Progetto preliminare?
b) La relazione geologica risulta necessaria o sarà affidata direttamente dall’amministrazione a professionista dedicato? Non è chiaro se è un’attività richiesta.
c) Il giovane professionista, alla luce del Nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016 in caso di raggruppamento di professionisti deve sempre essere compreso?
d) In caso di RTP di professionisti, la capogruppo deve soddisfare una percentuale minima di requisiti?
a) La parcella è quella indicata nei documenti di gara ed è denominata: “corrispettivi DM143_2013 definitivo esecutivo.pdf.
b) La relazione geologica è stata allegata nei documenti di gara ed è denominata: “Relazione geologica (05.04.2016).pdf”, pertanto non è una prestazione che rientra nell'oggetto dell'appalto in questione.
c) In merito al giovane professionista di cui all'ex art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il nuovo codice del contratti D. Lgs. 50/2016 all'art. 24 co. 5 prevede che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti debbano essere individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, tale decreto alla data odierna non è ancora stato adottato, pertanto tale figura non va indicata.
d) Nell'ipotesi di RTP tra professionisti il nuovo codice dei contratti non definisce una percentuale minima per la capogruppo, è necessario, però, tener conto che i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo, fermo restando l’obbligo in capo alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna mandante.
22.06.2016
Quesito n. 10:
Un concorrente chiede in merito all'allegato A da presentare per ogni partecipante al raggruppamento temporaneo di progettisti, se la marca da bollo debba essere assolta su ciascun modulo di ogni partecipante al raggruppamento temporaneo o solamente su quello della capogruppo.
La marca da bollo deve essere assolta su ciascun modulo allegato A) compilato sia dalla capogruppo sia dalla/e mandante/i.
29.06.2016
Quesito n.11:
Un concorrente chiede per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza aziendale, la cui omissione prevede l'esclusione della gara, se il raggruppamento temporaneo tra professionisti è formato da singoli professionisti che non hanno obblighi per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori in base al D. Lgs. 81/2008, cosa devono indicare?
Il disciplinare di gara alla voce “Plico 3 Offerta economica” stabilisce l'obbligatorietà dell'indicazione dei costi relativi alla sicurezza come sancito dall'art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016. In proposito anche l'Adunanza Plenaria n. 3 del 20 marzo 2015, si è pronunciata e ha definitivamente chiarito la questione, sancendo che, in mancanza dell'indicazione degli oneri della sicurezza da rischio specifico, va comminata la sanzione dell'esclusione. Si ricorda, infine, che tra gli oneri di sicurezza aziendali rientrano ad esempio: le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, D.P.I., attrezzature di lavoro.

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