Il procedimento elettorale è avviato per l'elezione del Consiglio della Provincia di Treviso.
Il Consiglio è eletto con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia di Treviso.
Dura in carica 2 anni. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;
Possono essere eletti alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali, in carica, nei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia
L’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 e non superiori a 16 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;
Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci dei Comuni della provincia e i Consiglieri comunali in carica ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 80 Legge n. 56/2014 come modificato dalla L. 114/2014; (*) nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti, secondo ultimo censimento ufficiale della popolazione del 9 ottobre 2011. (**) il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014.