INFO GENERALI

Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITÀ IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX POSTE” DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO

DETTAGLI

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CSE E CONTABILITÀ IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX POSTE” DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO

CUP B49I22002940003 – CIG BC86EAB8BD

Martedì, 28 Luglio 2026
Lunedì, 07 Settembre 2026 - 12:00

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:

DOMANDE e RISPOSTE

Buonasera, al fine di predisporre correttamente l?offerta tecnica ed evitare elaborati eccedenti o non conformi, si chiede di confermare quale delle seguenti interpretazioni sia corretta: - n.1 scheda A3 per ciascun servizio, quindi complessivamente n. 3 elaborati A3, di cui n. 2 riferiti ai servizi di Direzione Lavori e n. 1 riferito al servizio CSE, oltre alla scheda sintetica A4 per ciascun servizio; oppure - n. 2 schede A3 per ciascun servizio di Direzione Lavori e n. 1 scheda A3 per il servizio CSE, quindi complessivamente n. 5 elaborati A3, oltre alla scheda sintetica A4 per ciascun servizio. Grazie
Il disciplinare di gara prevede al punto 16 complessivamente 3 schede in formato A3, di cui 2 per i servizi D.LL. e 1 per il servizio CSE oltre alla scheda sintetica A4 per ciascun servizio.
Con riferimento al criterio A Professionalità e adeguatezza dell’offerta e alla risposta alla FAQ n. 7, si chiede di chiarire l’applicazione della previsione relativa alla necessaria coincidenza tra il professionista che ha svolto il servizio pregresso e quello indicato per il medesimo ruolo nell’appalto, nel caso in cui il concorrente sia una società di ingegneria di cui all’art. 66 del D.Lgs. 36/2023, partecipante nell’ambito di un RTP. In particolare, si chiede se, qualora i servizi di Direzione Lavori siano stati affidati alla società di ingegneria concorrente e svolti, nell’ambito della propria struttura organizzativa, dal Direttore Tecnico della società, tali servizi possano essere presentati ai fini del criterio A dalla medesima società di ingegneria anche qualora, per l’appalto in oggetto, la funzione di Direttore dei Lavori venga assunta da altro professionista stabilmente inserito nella struttura della società e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla lex specialis. Il chiarimento è richiesto tenuto conto che il disciplinare, a pag. 31, riferisce espressamente la previsione della coincidenza soggettiva alle forme associate di professionisti, mentre distingue, ai fini della partecipazione, tali soggetti dalle società di ingegneria.
Si conferma che anche per le società di ingegneria verrà attributo il punteggio premiale ai servizi di D.L. e di CSE svolti effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista che assumerà il servizio oggetto del presente incarico.
Per l’attribuzione del punteggio premiale, la funzione di D.L. e CSE non può essere assunta da altro professionista stabilmente inserito nella struttura della società di ingegneria, ma è necessario che il professionista abbia effettivamente svolto il ruolo di D.L. e/o CSE e che tale soggetto venga indicato nel gruppo di lavoro quale soggetto che effettuerà il ruolo di D.L. e/o CSE nel presente appalto.
In riferimento alla richiesta di chiarimento precedentemente inviata si chiede di confermare se la previsione di cui al par. 16, secondo cui per le forme associate di professionisti saranno valutati i servizi svolti dal soggetto indicato per il medesimo ruolo, trovi applicazione anche nei confronti di una società di ingegneria che partecipa quale componente di un RTP, con riferimento a servizi affidati e certificati in capo alla società stessa e svolti attraverso professionisti appartenenti alla propria struttura, ovvero se tale previsione sia riferita esclusivamente alle forme associate di professionisti persone fisiche.
Si conferma che la previsione di cui al paragrafo 16 trova applicazione anche nei confronti di una società di ingegneria che partecipa quale componente di un RTP.
Buongiorno, con la presente si chiede gentilmente di rendere disponibili gli Allegati citati a pag. 47 del Capitolato informativo, con particolare riguardo agli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per i quali viene indicato "Fornito dalla Stazione Appaltante all’Offerente per la redazione dell’oGI" e "Ad opera dell’operatore economico” sulla base della struttura fornita dalla Stazione Appaltante.
Si precisa che gli allegati sono analoghi a quelli pubblicati nel progetto esecutivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori.

Si è provveduto comunque alla pubblicazione nella documentazione di gara dei seguenti allegati:

- Allegato 2 - Schede informative digitali;
- Allegato 3 - Matrice RACI;
- Allegato 5 - Checklist di coordinamento e verifica;
- Allegato 7 - Linee guida per la codifica di modelli informativi e file;
- Allegato 8 - Checklist di verifica informativa LV3.

Si precisa che l’Allegato 4 MIDP è “ad opera dell’offerente” come indicato a pagina 47 del Capitolato Informativo DL.

Relativamente a quanto riportato a pag. 31 del disciplinare di gara, con riferimento al criterio A "professionalità e adeguatezza dell'offerta" viene riportato il periodo: "Per le forme associate di professionisti saranno presi in esame quei servizi di D.L. e di CSE svolti effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista che assumerà il servizio oggetto del presente incarico" . Al riguardo, si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione dei servizi presentati, sia necessario che: - il professionista che ha effettivamente svolto il ruolo di D.L. e/o CSE coincida con il professionista indicato nel Gruppo di Lavoro dell’offerente che assumerà il medesimo ruolo nell’ambito del presente appalto; oppure se sia sufficiente che: - almeno uno dei professionisti che ha effettivamente svolto il servizio presentato faccia parte del Gruppo di Lavoro dell’offerente, anche qualora, nell’ambito del presente appalto, sia previsto per lo stesso un ruolo differente da quello ricoperto nel servizio utilizzato ai fini della comprova dell’esperienza.
Si conferma che, come previsto a pagina 31 del disciplinare, saranno presi in esame quei servizi di D.L. e di CSE svolti effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista che assumerà il servizio oggetto del presente incarico e che, pertanto, è necessario che il professionista abbia effettivamente svolto il ruolo di D.L. e/o CSE e che tale soggetto venga indicato nel gruppo di lavoro quale soggetto che effettuerà il ruolo di D.L. e/o CSE nel presente appalto.
si pongono i seguenti quesiti:
1) Con riferimento all'offerta tecnica, ed in particolare al criterio A-professionalità ed adeguatezza dell'offerta, si chiede se un intervento rientrante nella stessa destinazione funzionale ma con altro ID opere possa ritenersi affine (es. E.20 o E.21 "edifici e manufatti esistenti");
2) con riferimento al criterio B-caratteristiche metodologiche, si chiede se per l'elemento di valutazione "Proposta di prestazioni professionali integrative finalizzate al completamento dell’opera" del punto 4, essendo il punteggio tabellare e non discrezionale corrispondente a 6pt, sia sufficiente presentare una dichiarazione alla disponibilità a svolgere la prestazione professionale integrativa per la Gestione contabile/amministrativa del Conto Termico 3.0 o se debba essere redatta una proposta descrittiva ricompresa nei 10A4 indicati per la redazione del criterio B.
Con riferimento al punto 1, la risposta è negativa in quanto i servizi descritti debbono avere ad oggetto interventi qualificabili affini per importo, grado di complessità e caratteristiche, come richiesto nella tabella a pag. 35 del punto 16 del disciplinare.

Con riferimento al punto 2, si richiede una dichiarazione di impegno a svolgere la prestazione professionale integrativa per la Gestione contabile amministrativa del Conto termico 3.0 mediante l’apposito portale.
Con riferimento al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, l’Offerta di Gestione Informativa digitale (oGI) deve avere un’estensione massima di 20 facciate in formato A4; dal computo risultano esclusi gli eventuali allegati, quali curricula, certificazioni, ecc.
Il Capitolato Informativo individua inoltre espressamente i seguenti documenti quali allegati: Allegato 1 – Informazioni ACDat; Allegato 2 – Schede informative digitali; Allegato 3 – Matrice RACI; Allegato 4 – MIDP; Allegato 5 – Checklist di coordinamento e verifica informativa; Allegato 6 – Clash Matrix; Allegato 7 – Linee guida per la codifica di modelli informativi e file.
Si chiede pertanto di confermare se tali documenti, ove predisposti e allegati all’oGI in sede di offerta secondo quanto previsto dal Capitolato Informativo, possano essere considerati allegati all’oGI e, conseguentemente, non concorrano al limite massimo delle 20 facciate previsto per la stessa.
In alternativa, si chiede di precisare se i suddetti documenti debbano essere ricompresi nel limite complessivo delle 20 facciate dell’oGI.
La risposta è affermativa. Si conferma che tali elaborati possono essere considerati allegati all’oGI e, in quanto tali, non debbono essere ricompresi nel limite di 20 facciate in formato A4 previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara.
Il paragrafo 16 del Disciplinare chiede, per ciascuna delle tre schede, l'indicazione della data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione. Si chiede di confermare se, tra i tre servizi selezionabili, possano essere inseriti anche incarichi di direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con lavori conclusi tramite certificato di ultimazione dei lavori, per i quali il procedimento di collaudo sia in fase conclusiva.
La risposta è negativa in quanto deve trattarsi di servizi già conclusi per il quale è stato emesso il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
Buonasera, si chiede un chiarimento in merito al criterio 6.3, lett. a) relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale. In particolare, nella tabella relativa alle categorie/ID opere richieste ai fini della dimostrazione dei servizi di punta, la categoria E.22 risulta indicata due volte. Al fine di predisporre correttamente la documentazione amministrativa e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, si chiede cortesemente di confermare se tale duplicazione costituisca un mero refuso materiale oppure se le due righe riferite alla categoria E.22 debbano essere intese come requisiti distinti, eventualmente riferiti a differenti importi, prestazioni o ambiti di intervento. Si chiede inoltre, in caso di refuso, di voler confermare quale sia la corretta categoria/ID opere da considerare in sostituzione della seconda indicazione E.22, oppure se debba essere considerata una sola categoria E.22 ai fini della comprova del requisito. Cordiali saluti.
Al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare di gara, le due categorie E.22 indicate separatamente, devono essere sommate, ovvero dimostrate per l’importo totale pari a € 2.462.558,58.
Buongiorno, con riferimento al criterio 6.1 – Parità di genere, il Disciplinare prevede, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che in caso di raggruppamento temporaneo la certificazione della parità di genere sia posseduta da tutti i soggetti che compongono il concorrente in forma associata.
Si chiede cortesemente di chiarire come debba essere applicata tale previsione nel caso in cui uno dei componenti del costituendo RTP sia un libero professionista titolare di Partita IVA privo di dipendenti o addetti, considerato che la UNI/PdR 125:2022, al punto 1 “Scopo e campo di applicazione”, stabilisce espressamente che “il documento non si applica alle Partite IVA che non hanno dipendenti o addetti/e”.
In particolare, si chiede cortesemente di confermare se, in tale fattispecie, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 6.1, il requisito della certificazione debba essere verificato esclusivamente in capo ai componenti del raggruppamento ai quali la UNI/PdR 125:2022 risulti applicabile, non potendo il mancato possesso della certificazione da parte del libero professionista derivare da una sua scelta, bensì dalla non applicabilità della Prassi stessa.
Trattandosi di un punteggio premiale (cfr. TAR Roma, 02.07.2025 n. 12991), si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara, ovvero che ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio 6.1 dell’offerta tecnica, in caso di raggruppamento temporaneo, il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente qualora tutti i relativi componenti siano in possesso della “Certificazione della Parità di Genere” di cui all’art. 46-bis del “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del Dlgs n.198 del 11/04/2006.
No

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Il Parco Sant'Artemio

È consentito l’accesso al complesso del Sant’Artemio nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Il Parco della Storga

È consentito l’accesso al Parco della Storga sia dall'ingresso del Sant'Artemio con gli orari sopra indicati, sia dal Museo Case Piavone in via Cal di Breda 130, dalle ore 7.00 alle ore 21.00.

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