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Lavori
PROCEDURA APERTA
San Vendemiano

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI NELL’AREA DELL’EX POLVERIERA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAGHIACCIO IN COMUNE DI SAN VENDEMIANO
CUP E35B25000130006

DETTAGLI

Martedì, 14 Luglio 2026
Lunedì, 14 Settembre 2026 - 12:00

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI NELL’AREA DELL’EX POLVERIERA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAGHIACCIO IN COMUNE DI SAN VENDEMIANO

CUP E35B25000130006

222071284

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:

2026-07-17 00:00:00

FAQ 1

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: richiesta disponibilità computi metrici estimativi in formato editabile


Testo: Con riferimento alla procedura in oggetto, considerato che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede la compilazione della “Lista delle lavorazioni e forniture” ai fini della determinazione dell’importo complessivo offerto per i lavori, si chiede cortesemente se sia possibile rendere disponibili i computi metrici estimativi posti a base di gara anche in formato editabile compatibile con il software PriMus da cui è stato generato il Pdf pubblicato.

La disponibilità dei file editabili consentirebbe agli operatori economici di effettuare con maggiore precisione e rapidità le necessarie verifiche delle voci, delle quantità e dei relativi prezzi, riducendo il rischio di errori materiali nella predisposizione della lista e garantendo una più agevole coerenza tra l’analisi economica e l’offerta complessiva a corpo.

Si chiede pertanto di valutare la pubblicazione dei relativi file in formato .dcf, .xpwe.

 

Con riferimento alla richiesta di rendere disponibili i computi metrici estimativi posti a base di gara in formato editabile (.dcf, .xpwe o altri formati compatibili con software di computazione), si comunica che la Stazione Appaltante non procederà alla pubblicazione né alla trasmissione di tali elaborati in formato editabile.

La documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma costituisce la documentazione ufficiale della procedura ed è l'unica cui deve farsi riferimento ai fini della formulazione dell'offerta. La stessa è ritenuta completa e idonea a consentire agli operatori economici la predisposizione dell'offerta nel rispetto delle modalità previste dalla lex specialis di gara.

L'eventuale messa a disposizione di file in formato editabile, costituenti meri strumenti di lavoro utilizzati nella fase di progettazione, non assume carattere di documento ufficiale della procedura e potrebbe ingenerare difformità interpretative rispetto agli elaborati posti a base di gara, con possibili riflessi sui principi di certezza della documentazione, parità di trattamento tra gli operatori economici e imparzialità dell'azione amministrativa.

Resta fermo che ciascun concorrente è tenuto a sviluppare in piena autonomia le verifiche e le valutazioni tecniche ed economiche ritenute necessarie ai fini della predisposizione dell'offerta, utilizzando esclusivamente la documentazione ufficiale messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. Pertanto, la richiesta di pubblicazione dei computi metrici estimativi in formato editabile non può essere accolta.

2026-07-28 00:00:00

FAQ 2

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Chiarimento

Testo: Si chiede conferma che per la gara in oggetto non sia necessario il sopralluogo.

 

In risposta al quesito si conferma che non è necessario il sopralluogo, come anche indicato al punto 4 del disciplinare di gara: “Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi”.

2026-07-28 00:00:00

FAQ 3

Due operatori economici pongono il seguente quesito:

OGGETTO: Offerta tecnica – Criterio di valutazione n. 4 - Parità di genere

Con riferimento al criterio n. 4 dell’offerta tecnica, relativo al possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, il punteggio di 1 punto venga attribuito qualora la certificazione sia posseduta anche solo dall'impresa capogruppo del raggruppamento, oppure esclusivamente qualora la certificazione sia posseduta da tutti i componenti del RTI.

 

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata. Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell’offerta.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 4

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Offerta tecnica – Requisito 3 - CAM

Con riferimento al Criterio 3 relativo ai CAM si chiede se il requisito richiesto debba essere soddisfatto mediante la sola presentazione della Certificazione ISO 14001 o, in alternativa, nello spazio a disposizione debbano essere descritte le soluzioni tecniche specifiche per il cantiere che dimostrino la capacità del concorrente di gestire gli aspetti ambientali.

 

Come previsto nel disciplinare al punto 7.2 BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA E OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA – oGI dovrà essere presentata una relazione che sviluppi tutti gli elementi di valutazione 1, 2, 3, e 4 strutturata in paragrafi, corrispondenti a ciascun elemento di valutazione e con estensione massima indicata nella tabella alla voce “9. Criterio di aggiudicazione”. Il citerio 5 deve essere oggetto di separato allegato contenente l’Offerta di Gestione Informativa.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 5

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Offerta Lista lavorazioni

Con riferimento alla voce AT.ED.021.001 – “Sedute continue in HPL su traversi in calcestruzzo armato prefabbricato”, si rileva che la relativa descrizione comprende sia le sedute continue in HPL, sia elementi prefabbricati tipo “L rovescio” in calcestruzzo armato. Nell’elenco delle lavorazioni risulta tuttavia presente la distinta voce AT.ST.010.009 – “Travi rampanti per tribuna”, contabilizzata a corpo, la quale comprende espressamente la fornitura e posa delle travi rampanti e dei gradoni prefabbricati in calcestruzzo costituenti la struttura della tribuna. Risultano inoltre previste le voci AT.ST.010.004 – “Tegoli prefabbricati”, riferita anche ai tegoli di solaio delle tribune, e AT.ST.010.010 – “Gradini prefabbricati per tribune”. Considerata la possibile sovrapposizione tra le suddette lavorazioni, si chiede di confermare che la voce AT.ED.021.001 debba intendersi riferita esclusivamente alla fornitura e posa delle sedute continue in pannelli HPL, complete dei relativi connettori e fissaggi, mentre gli elementi strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato risultano remunerati mediante le voci AT.ST.010.004, AT.ST.010.009 e AT.ST.010.010. In caso contrario, si chiede di precisare puntualmente quali elementi prefabbricati in calcestruzzo siano ricompresi nella voce AT.ED.021.001 e quali siano invece contabilizzati nelle voci strutturali sopra richiamate, al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni nella formulazione dell’offerta.

 

Si precisa che non sono presenti sovrapposizioni tra le voci citate nel quesito, in particolare: • AT.ST.010.009: riguarda le travi rampanti e i gradoni che costituiscono la struttura portante della tribuna; • AT.ST.010.004: riguarda la parte strutturale di tutti i solai piani realizzati con tegoli prefabbricati (compreso il solaio adiacente alla tribuna); • AT.ST.010.010: riguarda i gradini per lo smistamento del pubblico sulle tribune; • AT.ED.021.001: comprende le sedute in calcestruzzo a L rovescio e il rivestimento superiore delle stesse con pannelli in HPL.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 6

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Criterio 3 – CAM

Con riferimento al Criterio 3 - CAM, si chiede conferma che per l'ottenimento del punteggio è richiesta la sola rispondenza al Criterio 3.2.1 "Sistemi di gestione ambientale delle imprese" del decreto CAM Edilizia DM del 24/11/2025.

 

In merito al criterio di valutazione discrezionale 3 – CAM, si precisa che l’ottenimento del punteggio sarà determinato dalla dimostrazione della capacità di gestire gli aspetti ambientali secondo i criteri premiali previsti dai CAM – Edilizia del 24/11/2025 per l’intero ciclo di vita del prodotto.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 7

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimento

Quesito n. 1 - Con riferimento alla documentazione progettuale posta a base di gara, si chiede cortesemente se sia possibile mettere a disposizione i file delle planimetrie e delle sezioni in formato editabile, preferibilmente CAD (.dwg) oppure BIM (Revit), comprensivi della modellazione e rappresentazione degli impianti, al fine di consentire una più accurata analisi tecnica dell'intervento necessaria alla formulazione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 2 - Dall'esame della documentazione di gara si è rilevato che nella Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali non risultano presenti i calcoli acustici sviluppati in fase progettuale, con particolare riferimento alla verifica del tempo di riverberazione (RT60) previsto per l'area spettacolo della struttura. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler cortesemente acquisire e rendere disponibile tale documentazione presso il Committente, ritenendola necessaria per una corretta valutazione tecnica delle opere e delle soluzioni impiantistiche previste.

 

Risposta n. 1 - Con riferimento alla richiesta di rendere disponibili i file delle planimetrie e delle sezioni in formato editabile, si comunica che la Stazione Appaltante non procederà alla pubblicazione né alla trasmissione di tali elaborati in formato editabile. La documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma costituisce la documentazione ufficiale della procedura ed è l'unica cui deve farsi riferimento ai fini della formulazione dell'offerta. La stessa è ritenuta completa e idonea a consentire agli operatori economici la predisposizione dell'offerta nel rispetto delle modalità previste dalla lex specialis di gara. L'eventuale messa a disposizione di file in formato editabile, costituenti meri strumenti di lavoro utilizzati nella fase di progettazione, non assume carattere di documento ufficiale della procedura e potrebbe ingenerare difformità interpretative rispetto agli elaborati posti a base di gara, con possibili riflessi sui principi di certezza della documentazione, parità di trattamento tra gli operatori economici e imparzialità dell'azione amministrativa. Resta fermo che ciascun concorrente è tenuto a sviluppare in piena autonomia le verifiche e le valutazioni tecniche ed economiche ritenute necessarie ai fini della predisposizione dell'offerta, utilizzando esclusivamente la documentazione ufficiale messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. Pertanto, la richiesta di pubblicazione di elaborati in formato editabile non può essere accolta.

Risposta n. 2 - Gli elaborati di progetto approvati sono quelli messi a disposizione e non ci sono altri elaborati disponibili.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 8

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Criterio 3 – CAM

Con riferimento alla FAQ 6 del 30/07/2026, si chiede di precisare quali articoli del decreto CAM Edilizia DM del 24/11/2025 siano oggetto di valutazione, in quanto i "criteri premiali" citati rientrano nella sezione 3.2 dei CAM e racchiudono diversi articoli, in particolare: - 3.2.1 Sistemi di gestione ambientale delle imprese (Citato nel disciplinare) - 3.2.2 Certificazione ambientale degli stabilimenti produttivi dei prodotti da costruzione - 3.2.3 Etichettature ambientali o ecologiche - 3.2.4 Miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio (LCA) - 3.2.5 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) - 3.2.6 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor) - 3.2.7 Prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione - 3.2.8 Contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo - 3.2.9 Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - 3.2.10 Capacità tecnica dei posatori - 3.2.11 Capacità tecnica dell'operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni - 3.2.12 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori - 3.2.13 Macchine e veicoli da cantiere elettrici. Tenendo anche in considerazione l'estensione massima del criterio 3 (1 facciata A4), la rispondenza a tutti gli articoli citati non rientrerebbe nel layout a disposizione. Si chiede pertanto di indicare in maniera chiara quali articoli siano oggetto di valutazione.

 

I criteri premiali citati oggetto di valutazione sono quelli rientranti nell’art. 3.2.1.

2026-08-03 00:00:00

FAQ 9

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

Si chiede di chiarire univocamente a quale periodo di utilizzo (produzione ghiaccio e relativi consumi in kWh) occorra fare riferimento perchè in voce EP AT.FM.040.10 è riportato NOV-MAR (5 mesi) mentre nella Relazione Energetica è riportato SET-APR (8 mesi).

 

La voce AT.FM.040.10 indica le prestazioni di potenza considerate dall’impianto (-12°C/+35°C kW 690) come riferimento minimo, ed il periodo novembre-marzo di pieno utilizzo del Palaghiaccio. La relazione energetica considera un periodo temporale più ampio che comprende le tempistiche per la preparazione della pista e le manutenzioni a fine stagione.

2026-08-04 00:00:00

FAQ 10

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO – Impianto di illuminazione

Si chiede di confermare che il sistema richiesto per la realizzazione di scenari luminosi a carattere scenografico debba intendersi integrativo e complementare rispetto all’impianto di illuminazione funzionale e performante previsto dal progetto a base di gara.

Si chiede, in particolare, di confermare che i corpi illuminanti destinati agli effetti scenografici e alle configurazioni luminose colorate possano costituire un sistema dedicato e autonomamente controllabile, da affiancare ai proiettori principali della pista, senza modificare o sostituire questi ultimi, i quali dovranno continuare a garantire il rispetto dei requisiti illuminotecnici, energetici, prestazionali e regolamentari previsti per l’utilizzo sportivo del palaghiaccio e per le competizioni di hockey su ghiaccio.

 

Le proposte migliorative sull'impianto di illuminazione (sub-criterio 1.2) vanno considerate ed elaborate nell'ottica complessiva dell'insieme delle soluzioni tecnologiche e scenografiche presenti nel progetto e richieste dagli atti di gara, che comprendono anche gli interventi dedicati all'impianto audio (sub-criterio 1.3) e all'impianto di riprese video (sub-criterio 1.4). 

In sede di valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione giudicatrice valuterà positivamente la qualità complessiva delle soluzioni e la migliore integrazione, flessibilità e coordinamento tra le varie componenti tecnologiche e i relativi sistemi di controllo, al fine di garantire l'ottimizzazione prestazionale dell'intero complesso impiantistico nel pieno rispetto delle funzionalità e dei requisiti richiesti dal progetto a base di gara e dalla normativa vigente.

2026-08-05 00:00:00

FAQ 11

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

Con riferimento al paragrafo 6.4 del Disciplinare, si chiede conferma che i requisiti possano essere dimostrati anche mediante servizi appartenenti a categorie con grado di complessità pari o superiore rispetto a quello richiesto.

 

I requisiti di ordine speciale per il servizio di progettazione (paragrafo 6.4) possono essere dimostrati anche mediante servizi appartenenti a categorie con grado di complessità pari o superiore rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara in riferimento alle opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, per il quale “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Tale criterio non è applicabile, invece, per le opere inquadrabili nelle altre categorie dal momento che nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità.

2026-08-05 00:00:00

FAQ 12

Un operatore economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.4 del Disciplinare di gara (pag. 27), si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione dei servizi di ingegneria relativi alle classi e categorie dei lavori richiesti, sia ammissibile presentare servizi riferiti alla medesima classificazione, purché caratterizzati da un grado di complessità pari o superiore a quello previsto dal Disciplinare.

Vedi FAQ 11

2026-08-10 00:00:00

FAQ 13

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: quesito Lista lavorazioni

Testo: Dato che nel disciplinare di gara al punto 7.3 non viene fatta alcuna menzione, si chiede conferma che la colonna "quantità offerta" vada compilata solamente in caso di numero diverso dalla colonna precedente denominata "quantità".

 

La colonna “Quantità offerta” deve essere compilata per ciascuna voce della Lista delle lavorazioni e forniture, riportando la medesima quantità indicata nella precedente colonna “Quantità” qualora il concorrente, a seguito delle proprie verifiche, intenda confermarla, ovvero indicando la diversa quantità eventualmente ritenuta necessaria.

La compilazione della colonna ha pertanto funzione di conferma ovvero di eventuale rettifica delle quantità riportate negli atti progettuali. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in ordine alla natura a corpo dell'appalto e alla non efficacia negoziale delle quantità, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, nonché ogni altra disposizione del punto 7.3 del Disciplinare di gara.

2026-08-10 00:00:00

FAQ 14

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Quesiti Criterio 2.1

Testo:

1. Qual'è l'inclinazione (tilt) reale di progetto dei moduli FV?

2. Quale è l'orientamento in gradi rispetto al N dei moduli FV?

3. Conferma che la copertura a falda unica sia inclinata di 7° verso N-NO

4. Conferma che l'incremento di produttività chiesto come miglioramento delle performance del FV sia ottenibile anche mediante aumento della potenza installata; diversamente (cioè agendo solo su orientamento e ottimizzatori) l'aumento sarebbe quasi trascurabile rispetto alla produttività di progetto e/o non quantificabile univocamente (ad es. ottimizzatori)

Si prega di non rispondere rimandando a Disciplinari e/o elaborati grafici e relazioni del progetto a base di gara perchè è da questi o dalla mancanza di dati univoci che nascono le criticità/dubbi che sono alla base dei temi da sviluppare richiesti.

 

Tilt e orientamento dei moduli fotovoltaici di progetto sono indicati a pag. 169/202 dell’elaborato “IE.01 r2 - Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali”.

Le caratteristiche geometriche della copertura, compresi inclinazione e orientamento della falda, sono ricavabili dagli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento alle planimetrie e alle sezioni.

Il criterio richiede un incremento della produzione energetica annua dell’impianto rispetto alla soluzione posta a base di gara. Il concorrente è pertanto chiamato a sviluppare la soluzione migliorativa che ritiene più efficace, valutando complessivamente disposizione, inclinazione e orientamento dei moduli, eventuali ombreggiamenti, caratteristiche dei componenti e potenza installata. L’eventuale incremento della potenza costituisce quindi una possibile soluzione, purché l’aumento della produzione energetica annua sia adeguatamente dimostrato.

2026-08-10 00:00:00

FAQ 15

Alcuni Operatori Economico pongono i seguenti quesiti:

OGGETTO: Richiesta chiarimento

Testo: Preso atto della risposta alla FAQ n. 1, si richiede cortesemente la messa a disposizione della "Lista delle lavorazioni e forniture" in formato editabile, al fine di consentirne una più rapida compilazione ed evitare la trascrizione manuale dei contenuti pagina per pagina.

Oggetto: Quesito

Testo: Non trovando la lista delle lavorazioni in formato editabile, si chiede conferma che bisogna scrivere a mano i prezzi unitari, importo totale e l'importo in lettere dei 500 ed oltre articoli.

 

Con riferimento alla richiesta di rendere disponibile la “Lista delle lavorazioni e forniture” in formato editabile, si comunica che la Stazione Appaltante non procederà alla pubblicazione né alla trasmissione dell’elaborato in formato editabile.

La documentazione pubblicata sulla piattaforma costituisce la documentazione ufficiale della procedura ed è l’unica cui deve farsi riferimento ai fini della formulazione dell’offerta. La stessa è ritenuta completa e idonea a consentire la compilazione della Lista secondo le modalità previste dalla lex specialis di gara.

La diffusione dell’elaborato editabile potrebbe ingenerare difformità rispetto all’elaborato pubblicato.

Pertanto, la richiesta non può essere accolta.

2026-08-10 00:00:00

FAQ 16

Un Operatore Economico pone I seguenti quesiti:

OGGETTO: con riferimento alla gara in oggetto la presente per chiedere i seguenti chiarimenti

Testo:

1. Nel paragrafo “documentazione a corredo“ del Disciplinare di gara, vengono indicati i termini per ottenere la riduzione della garanzia fideiussoria, fra questi non viene indicato l’eventuale riduzione del 10%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Si chiede se tale riduzione anche se non espressamente indicata nel disciplinare è ammessa.

2. Al punto 7.1 par. 2) domanda di partecipazione “E consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti anche se non ancora costituiti. In questo caso dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato 3. Si chiede se il riferimento all’allegato 3 è un refuso, poiché tale dichiarazione è quella inserita nell’allegato 2;

3. Al punto 7.1 par. 3) documenti per i soggetti associati, con riferimento ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti in particolare alle dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

• a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

• le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si chiede se tale dichiarazione resa da ciascun componente il RTI non ancora costituito debba essere integrata all’interno dell’allegato 2.

 

In riferimento alle varie richieste dell’operatore economico, di seguito le risposte

1) Si conferma che, come previsto dall’art. 106 co. 8 del D.Lgs. 36/2023: “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.” è possibile ottenere anche la riduzione del 10%.

2) Si conferma che l’allegato da utilizzare è l’”Allegato 2 - dichiarazioni soggetti associati”

3) Si conferma che vanno indicate nel modulo “Allegato 2 - dichiarazioni soggetti associati” le dichiarazioni di ciascun compontente il costituendo R.T.I., le stesse dovranno essere compilate anche nel DGUE e nell’”Allegato 1 – dichiarazioni integrative DGUE” da parte di ciascun Operatore Economico partecipante al costituendo Raggruppamento Temporaneo.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 17

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Chiarimenti

Testo: vorremmo chiedere un chiarimento in merito all'importo della cauzione provvisoria. A pag.36 del disciplinare si chiede una provvisoria del 2% pari all'importo di € 175.010,80, quindi calcolata sull'importo dei lavori e sulla sicurezza (= € 8.750.539,89 ), escluso l'importo per la progettazione esecutiva. Si chiede gentilmente conferma.

 

Si conferma che la garanzia provvisoria non è dovuta sulla progettazione esecutiva, ma solo sui lavori. L’importo inserito nel disciplinare di gara è corretto.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 18

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di proroga

Testo: con la presente siamo cortesemente a richiedere una proroga del termine fissato per la presentazione dell'offerta, al fine di poter completare le necessarie valutazioni tecnicoeconomiche e predisporre una proposta quanto più accurata e rispondente alle esigenze dell'intervento.

 

In riscontro alla richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte formulata da un Operatore Economico, si comunica che la Stazione Appaltante, dopo attenta valutazione, non ritiene di poter accogliere la richiesta presentata.

Si evidenzia che i termini stabiliti nella documentazione di gara risultano ampiamente congrui, proporzionati e conformi alle previsioni normative, tenuto conto della natura e dell'oggetto dell'appalto, visto che è necessario il rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma approvato.

Resta pertanto confermata la scadenza per la presentazione delle offerte prevista nel bando e nel disciplinare di gara.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 19

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Quesito

Testo: Nel computo metrico, alla voce AT.EL.001.001 è prevista la fornitura del quadro di media tensione, si chiede se è possibile avere il suo schema in quanto non è presente nella documentazione, oppure una descrizione più dettagliata che specifichi meglio come il quadro debba essere configurato.

 

In merito al quesito si precisa che la descrizione completa del quadro di media tensione è riportata nell’elaborato G.03 – Elenco prezzi unitari. I principali dati e le caratteristiche dell’apparecchiatura sono inoltre riportati nella relazione specialistica sugli impianti elettrici, in conformità ai contenuti previsti per il PFTE dall’Allegato I.7, art. 8, comma 2, lett. h), del D.Lgs. 36/2023. La configurazione di dettaglio dovrà essere sviluppata nell’ambito della progettazione esecutiva.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 20

Un Operatore Economico pone I seguenti quesiti:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

1) Testo: In merito al criterio 2.1 si chiede di precisare se l'incremento di producibilità debba essere conseguito obbligatoriamente a parità di superficie impiegata oppure se sia consentito estendere la superficie dell'impianto prevedendo l'installazione anche su altre superfici del complesso, ferma restando l'invarianza dei requisiti architettonici e strutturali. Qualora sia possibile l'estensione, si chiede gentilmente altresì di indicare su quali porzioni del plesso sia consentita e/o gradita.

2) Testo: In merito al criterio 2.1 si chiede di precisare se l'incremento di producibilità possa essere conseguito anche con l'impiego di tecnologie con caratteristiche funzionali differenti, quali i moduli bi-facciali, o se l'oggetto della miglioria debba vertere esclusivamente su moduli tipologicamente analoghi (monofacciali) a quelli previsti a base di gara.

 

In risposta ai quesiti:

1) Si conferma che l’impianto fotovoltaico potrà essere esteso sulla copertura e sulla terrazza sud, nel rispetto dei vincoli strutturali e architettonici, della normativa applicabile, con particolare riferimento ai sistemi di ancoraggio e alle norme di prevenzione incendi, dei pareri acquisiti e garantendo ogni accorgimento per garantire le attività di manutenzione.

2) Non è ammesso l’impiego di moduli fotovoltaici bifacciali.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 21

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Quesiti

Testo: In considerazione del divieto di apportare varianti esplicitato nel Bando di Gara (varianti non ammesse), si chiede conferma che non sia possibile un cambio della tipologia di impianto di produzione ghiaccio, a solo titolo di esempio, da Ammoniaca + CO2 a gas propano con glicole, oppure a CO2 transcritica, in quanto tale trasformazione implica ciò che formalmente costituisce variante (differenza da capitolato, nuovi calcoli, dimensionamento energetico differente, variazioni anche dei circuiti ed elementi secondari, impiantistica elettromeccanica a corredo, carico antincendio e relativa pratica prevenzione con criticità ad esempio nell’uso e stoccaggio del gas propano, ed altri elementi in campo totalmente differenti da quanto a progetto/appalto, ecc,). Ciò indipendentemente dal fatto che trattasi di appalto integrato con successivo livello di progettazione (esecutiva) in quanto in questo caso la variante si paleserebbe già in sede di gara data la richiesta del Criterio 2.2. Vista la delicatezza della questione si chiede di non demandare, ad esempio, alla decisione futura della commissione in quanto elemento dirimente al fine di non dover incorrere in esclusione di concorrenti per migliorie comportanti varianti o successivi ricorsi per gli stessi motivi.

 

Si conferma. In coerenza con il Bando di gara, che non ammette varianti, non saranno valutate proposte migliorative che comportino varianti al progetto posto a base di gara o rendano necessario acquisire nuovi pareri, nulla-osta o autorizzazioni, ovvero modificare quelli già ottenuti.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 22

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo: In merito al criterio 1.4 si chiede di confermare che la regia automatizzata di videoripresa per l'hockey su ghiaccio non è a servizio dell'arbitraggio.

 

Si conferma che il sistema di regia automatizzata e di videoripresa di cui al criterio 1.4 non è richiesto quale sistema a servizio dell’arbitraggio né quale strumento ufficiale di video review a supporto delle decisioni arbitrali. La previsione relativa alla «revisione delle azioni di gioco» è da intendersi quale possibilità di rivedere le immagini registrate nell’ambito delle funzionalità sportive, tecniche e promozionali del sistema.

Resta fermo quanto previsto dal criterio in merito alla conformità o omologabilità del sistema secondo i requisiti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 23

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Sub criterio 2.1

Testo: In merito alla richiesta e possibilità di aumentare la potenza dell'impianto FV (anche sulla base di altra risposta a quesito specifico), si chiede conferma che potranno essere presi in considerazione i soli pannelli FV monofacciali (cioè con potenze certe e univoche) e non quelli bifacciali (in quanto l'apporto della faccia sottostante non è univoco ma discrezionale, in special modo con falda in controtendenza verso nord come nel caso in questione). Oppure che anche se bifacciali dovranno essere esplicitati unicamente i dati di potenza e di produttività dell'intero impianto FV legati alla sola faccia esposta (sola modalità confrontabile tra le varie proposte). Quando sopra per univocità di confronto e pari opportunità.

 

Si conferma, non è ammesso l’impiego di moduli fotovoltaici bifacciali.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 24

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimento. Formato redazionale dell'offerta tecnica

Testo: si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini della redazione della documentazione tecnica, siano previsti specifici requisiti relativi al carattere tipografico (font), alla dimensione del testo, all'interlinea e ai margini.

Si evidenzia che la documentazione di gara non riporta indicazioni in merito; pertanto, si richiede di confermare se tali elementi siano lasciati alla discrezionalità dell'operatore economico oppure se la Stazione Appaltante intenda fornire specifiche prescrizioni, al fine di garantire uniformità nella presentazione delle offerte.

 

Si conferma che la documentazione di gara non prevede requisiti vincolanti in merito al carattere tipografico (font), alla dimensione del testo, all'interlinea e ai margini per la redazione della documentazione tecnica. Pertanto, la scelta di tali elementi è lasciata alla discrezionalità dell'operatore economico.

Resta fermo l'obbligo per il concorrente di garantire la piena leggibilità, la chiarezza e l'ordinata consultazione dei documenti presentati, nel rispetto dei limiti massimi di pagine previsti al punto 9 del Disciplinare di gara.

2026-08-25 00:00:00

FAQ 25

Un Operatore Economico pone il seguente quesito: Avendo chiarito che si tratta di una gara a corpo (rif. pag. 3 “TABELLA RIASSUNTIVA DATI GARA”, rif. pag. 9 “3. OGGETTO DELL’APPALTO” ) e che la lex specialis prevede la prevalenza dello sconto offerto sul prezzo complessivo (pag. 46 “Nell'ipotesi di difformità prevarrà quanto indicato nell'allegato "OFFERTA ECONOMICA"), avendo ulteriormente precisato come da risposta alla FAQ n. 13, che “Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in ordine alla natura a corpo dell'appalto e alla non efficacia negoziale delle quantità, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, nonché ogni altra disposizione del punto 7.3 del Disciplinare di gara.”, si chiede di confermare che in relazione all’offerta economica, la “Lista delle Lavorazioni” non può considerarsi un elemento costitutivo dell’offerta e la relativa compilazione debba pertanto ritenersi non obbligatoria in questa fase.

 

La lista delle lavorazioni costituisce parte integrante dell’offerta economica che è formata dall’allegato “OFFERTA ECONOMICA” e dalla lista delle lavorazioni.

Si ricorda che è esclusa l’applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti in quanto non sono sanabili le carenze dell'offerta economica. Ne consegue che la lista è un elemento costitutivo dell’offerta economica ed è obbligatoria la relativa compilazione.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 26

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

BONIFICA BELLICA DELL'AREA: PROFONDITÀ ATTESTATA E RAPPORTO CON LE OPERE DI FONDAZIONE SU PALI. La Relazione illustrativa G.01 r6, al paragrafo 11.3 rubricato "Bonifica bellica dell'area", dà atto che l'area di intervento è stata sottoposta a bonifica bellica su incarico conferito dal Comune ad impresa specializzata, e che è stata ottenuta l'attestazione finale dell'avvenuta bonifica da parte del Ministero della Difesa – 5° Reparto Infrastrutture di Padova. Fra gli elaborati allegati alla medesima relazione è riportata la planimetria "TAVOLA 00 – Planimetria BST Aree Bonificate", scala 1:1000, datata aprile 2025, relativa all'intervento di "Bonifica Bellica Sistematica Terrestre", Segnalazione BST 22-212-N, eseguito dall'impresa B.C.M. G.A.P. Service S.r.l., recante in legenda l'indicazione del "Perimetro Area interessata dalla Bonifica Bellica", delle "Aree Attestato 1", "Aree Attestato 2" e "Aree Attestato 3", nonché del "Frazionamento Campi BCM 50x50". Il medesimo paragrafo 11.3 descrive l'attività svolta come consistente in "n. 5 trincee della lunghezza complessiva di mt. 110,00 ed una larghezza di mt. 1,50 ad una profondità di mt. 1,50 con approfondimenti mirati in corrispondenza del sedime del futuro impianto". Si osserva che tali dimensioni coincidono esattamente con quelle dei saggi archeologici preventivi descritti nella relazione redatta dalla Diego Malvestio & C. s.n.c., acquisita al protocollo del Comune di San Vendemiano al n. 0016082/2025 del 03-10-2025, ove si legge: "Sono state eseguite 5 trincee archeologiche di misure 1,50 metri di larghezza, 1,50 metri di profondità, per 22 metri di lunghezza". Si osserva altresì che la Relazione di calcolo delle opere geotecniche S.4 r4 prevede, ai paragrafi 10.1 e 10.2, la realizzazione di pali CFA di diametro 400 mm e 500 mm con lunghezza di perforazione pari a 14,00 m, e che dalla Lista delle lavorazioni e forniture G.25 r0 risultano computati 588,00 m di pali di diametro 400 mm e 2.618,00 m di pali di diametro 500 mm, per complessivi 3.206,00 m di perforazione su n. 229 pali, con quota di falda posta a -12,50 m dal piano campagna. Ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di: 1.1) rendere disponibili gli Attestati di avvenuta bonifica nn. 1, 2 e 3 rilasciati dal Ministero della Difesa – 5° Reparto Infrastrutture di Padova in relazione alla Segnalazione BST 22-212-N, con i relativi estremi di protocollo e data; 1.2) precisare la profondità di bonifica attestata dalla Bonifica Bellica Sistematica Terrestre BST 22-212-N e, in particolare, se la stessa raggiunga o superi la quota di -14,00 m dal piano campagna, interessata dalle perforazioni dei pali di fondazione; 1.3) chiarire se il perimetro delle "Aree Attestato" individuate nella TAVOLA 00 comprenda l'intero sedime interessato dai n. 229 pali di fondazione previsti in progetto; 1.4) chiarire se la descrizione contenuta nel paragrafo 11.3 della Relazione illustrativa, nella parte in cui riferisce di cinque trincee di 110,00 m complessivi, larghezza 1,50 m e profondità 1,50 m, si riferisca all'attività di bonifica bellica ovvero all'indagine archeologica preventiva di cui alla relazione Diego Malvestio & C. s.n.c.; 1.5) precisare, qualora la bonifica attestata non copra la quota di perforazione dei pali, a carico di quale soggetto siano posti gli oneri economici e temporali di un'eventuale bonifica bellica in profondità funzionale alla realizzazione delle opere di fondazione, atteso che tale attività non risulta computata né fra i lavori a corpo, né fra gli oneri per la sicurezza pari ad euro 164.902,57, né fra le somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Quadro economico G.04 r5; 1.6) confermare che, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, i tempi eventualmente necessari all'espletamento del procedimento autorizzativo presso il Ministero della Difesa e all'esecuzione di una bonifica bellica in profondità costituiscano circostanza speciale non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, legittimante la sospensione dei lavori e la corrispondente proroga dei termini contrattuali di 45 giorni per la progettazione esecutiva e di 500 giorni per l'esecuzione dei lavori; 1.7) confermare, in ogni caso e a prescindere dalla disponibilità della documentazione di cui al punto 1.1, che l'area sarà consegnata all'aggiudicatario bonificata sotto il profilo bellico per tutte le quote di profondità interessate dalle lavorazioni previste in progetto, ivi compresa la quota di -14,00 m propria delle perforazioni dei pali di fondazione, e che pertanto le attività di perforazione potranno essere eseguite senza necessità di ulteriori interventi di bonifica bellica.

 

In merito ai diversi punti sollevati dall'operatore economico sulla Bonifica Bellica si precisa che l’area d’intervento è stata oggetto del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre in conformità al Documento Unico di Bonifica DUB, redatto da ditta specializzata in funzione della realizzazione di un palaghiaccio con annessi parcheggi e viabilità di accesso in conformità alle normative vigenti ed alla direttiva GEN-BST-001 Ed. 2019 del Ministero della Difesa.

Il DUB è stato approvato dall’ ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture di Padova.

L’area sarà consegnata bonificata alla profondità massima convenzionale di – 7.00 mt dal piano di campagna.

Gli attestati di avvenuta bonifica bellica sono depositati in atti del Comune e si ritiene ai fini della presente procedura non siano da allegare.

Si conferma che le attività, erroneamente riportate al paragrafo 11.3, sono relative alle indagini per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 27

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

Testo: IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA.

Il punto 7.1 del Disciplinare di gara quantifica la garanzia provvisoria nel "2% dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e precisamente pari ad euro 175.010,80". Si osserva che il 2% dell'importo complessivo dell'appalto, indicato al punto 3 del Disciplinare in euro 8.971.084,70, corrisponde ad euro 179.421,69, mentre l'importo di euro 175.010,80 corrisponde al 2% del solo importo totale dei lavori, pari ad euro 8.750.539,89. Si chiede pertanto di confermare l'importo sul quale deve essere costituita la garanzia provvisoria, e conseguentemente la base di calcolo cui applicare le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ivi compresa la riduzione del 10 per cento già confermata con la FAQ n. 16.

 

In riferimento al quesito si chiede di prendere visione della FAQ 17.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 28

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

Testo:

PENALE PER RITARDATA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

L'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto G.15 r7 dispone che "Qualora gli elaborati progettuali pervengano oltre i termini suindicati verrà applicata una penale pecuniaria pari all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo". L'art. 22 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto dispone che "Nel caso, per la ritardata consegna degli elaborati costruttivi del progetto, di altri documenti o certificazioni, si applicherà una penale pari a 500 (cinquecento) euro per ogni giorno di ritardo". Si chiede di chiarire quale delle due previsioni trovi applicazione in caso di ritardata consegna del progetto esecutivo entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine del Responsabile unico del progetto.

 

Si conferma quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Le penali di cui agli artt. 4 e 22 sono riferite a causali differenti. In particolare, per la ritardata consegna del progetto esecutivo entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi trova applicazione la penale prevista dall’art. 4, pari all’uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo.

La penale di € 500,00/giorno prevista dall’art. 22 è invece riferita alla ritardata consegna degli elaborati costruttivi, di altri documenti o certificazioni richiesti nell’ambito dell’esecuzione dei lavori.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 29

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

Testo:

ESTENSIONE MASSIMA DELL'ELABORATO RELATIVO AL CRITERIO 3.

La tabella di cui al punto 9 "Criterio di aggiudicazione" del Disciplinare di gara indica, per il Criterio 3 – CAM, un layout di estensione massima pari a 2 facciate A4. Nel quesito posto da altro operatore economico e riscontrato con la FAQ n. 8 si fa invece riferimento a un'estensione massima di 1 facciata A4, senza che il riscontro della Stazione Appaltante abbia rettificato tale indicazione.

Si chiede di confermare l'estensione massima dell'elaborato relativo al Criterio 3, atteso che, ai sensi del punto 7.2 del Disciplinare, "Eventuali pagine in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche".

 

La tabella di cui al punto 9 "Criterio di aggiudicazione" del Disciplinare di gara indica, per il Criterio 3 – CAM, un layout di estensione massima pari a 1 facciata A4 con un punteggio massimo pari a 2.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 30

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

REQUISITO DI ORDINE SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE: SOGGETTO TITOLARE DEL REQUISITO E AFFINITÀ NELLA CATEGORIA "IMPIANTI".

Premesso che, con la FAQ n. 11, codesta Stazione Appaltante ha già chiarito che i requisiti di cui al punto 6.4 del Disciplinare possono essere dimostrati mediante servizi appartenenti a categorie con grado di complessità pari o superiore in riferimento alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità", si formulano le seguenti ulteriori richieste.

2.1) Il punto 6.4 del Disciplinare riferisce il requisito di ordine speciale all'operatore economico.

Il modello "Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE", al punto 39.a, da compilarsi nel solo caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, riferisce invece il medesimo requisito ai progettisti della struttura tecnica del concorrente, prevedendo la dichiarazione "che il/i progettista/i della propria struttura tecnica è/sono in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere di cui all'appalto in oggetto e che lo/gli stesso/i ha/hanno espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare".

Si chiede pertanto di chiarire se, per il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione che intenda effettuare direttamente e autonomamente la progettazione esecutiva ai sensi del punto 6, lettera a), del Disciplinare di gara, il requisito di ordine speciale di cui al punto 6.4 possa essere comprovato mediante i servizi di ingegneria e di architettura espletati dai professionisti della propria struttura tecnica nominativamente indicati in sede di offerta, secondo la formulazione letterale del punto 39.a dell'Allegato 1.

2.2) Con riferimento alla medesima FAQ n. 11, nella parte in cui esclude l'applicabilità del criterio dell'affinità alle categorie diverse da "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità" in quanto "nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità", e nella parte in cui esemplifica tale esclusione con il caso dei servizi relativi a impianti elettrici rispetto a impianti termomeccanici, si chiede di confermare che, per la categoria d'opera "impianti", il criterio dell'affinità resti comunque applicabile all'interno della medesima destinazione funzionale, e in particolare:

che i servizi relativi alla ID Opere IA.04 "Impianti elettrici e speciali" (grado di complessità 1,30) siano idonei a dimostrare il requisito relativo alla ID Opere IA.03 "Impianti elettrici e speciali" (grado di complessità 1,15), appartenendo entrambe alla medesima destinazione funzionale;

che, analogamente, i servizi relativi a ID Opere della destinazione funzionale "impianti meccanici a fluido" con grado di complessità pari o superiore a 0,85 siano idonei a dimostrare il requisito relativo alla ID Opere IA.02.

 

In risposta al quesito si conferma che nel caso di possesso di SOA integrata di progettazione e costruzione il requisito può essere comprovato mediante i servizi di ingegneria e di architettura espletati dai professionisti della struttura tecnica indicati nominativamente in sede di offerta con relativa dichiarazione (nell’all.1 punto 39a) di aver eseguito lavori per gli importi indicati al punto 6.4 del disciplinare di gara.

Per la destinazione funzionale "impianti meccanici a fluido" solo le opere IA.02 richieste del disciplinare di gara con grado di complessità pari a 0,85 sono idonee a dimostrare il requisito, in quanto le opere IA.01 hanno un grado di complessità inferiore. Nel caso di destinazione funzionale "Impianti elettrici e speciali” le opere IA.04 possono coprire il requisito dell’IA.03 in quanto hanno un grado di complessità superiore.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 31

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

MODELLO "ALLEGATO 4 – ISTANZA DEL PROFESSIONISTA".

Il punto 6.3.2 del Disciplinare di gara dispone che "Il concorrente indica, nell'Allegato 4, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato" e che "Il concorrente indica, nell'allegato 4), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti" di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il punto 7.1 del medesimo Disciplinare dispone inoltre che "Le prestazioni professionali oggetto di subappalto dovranno essere espressamente indicate nell'allegato 4 'Istanza del professionista', pena la non autorizzazione delle stesse". Si rileva che l'Allegato 4 pubblicato fra la documentazione di gara è denominato "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4" e non contiene le sezioni sopra richiamate. Si chiede pertanto di indicare quale modello debba essere utilizzato per rendere le dichiarazioni richieste, confermando eventualmente che le stesse vadano rese nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE" (punti 39.a e 39.b) e/o nell'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative del professionista esterno".

 

In risposta al quesito nel caso di professionista esterno alla propria struttura, lo stesso dovrà presentare il DGUE e l’Allegato 3 - dichiarazioni integrative DGUE PROFESSIONISTA.

2026-08-27 00:00:00

FAQ 32

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti ai sensi del punto 2.2 del Disciplinare di gara. Gara d'appalto CIG BC60411C47

SUBAPPALTO NECESSARIO IN CASO DI QUALIFICAZIONE IN CLASSIFICA INFERIORE E CRITERIO DI CALCOLO DELLA CLASSIFICA NELLA CATEGORIA PREVALENTE

Il punto 5.7 del Disciplinare di gara prevede che il concorrente non in possesso della categoria OS 30 classifica III debba necessariamente, a pena di esclusione, dichiarare di voler subappaltare "le lavorazioni classificabili in tale categoria", ovvero costituire raggruppamento temporaneo, ovvero ricorrere all'avvalimento.

Ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di:

3.1) confermare che, per il concorrente già in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 in classifica inferiore a quella richiesta, la dichiarazione di subappalto possa essere limitata alla sola quota eccedente la propria capacità di qualificazione, potendo il concorrente eseguire direttamente le lavorazioni nei limiti della classifica posseduta, incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023;

3.2) confermare il criterio di calcolo adottato dalla Stazione Appaltante per l'individuazione della classifica minima richiesta nella categoria prevalente OG 1 in caso di subappalto di una o più categorie scorporabili, e in particolare se tale classifica debba risultare capiente, con l'incremento di un quinto, per la somma dell'importo della categoria prevalente e degli importi delle sole categorie scorporabili effettivamente subappaltate.

 

In risposta al quesito si precisa che se il concorrente non possiede la qualificazione integrale per la categoria scorporabile, dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'intenzione di subappaltare la parte mancante. Trattandosi, in questo caso, di subappalto necessario, la mancata indicazione non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto attiene al requisito di partecipazione. Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare più categorie, lo stesso, dovrà sommare all’importo della categoria prevalente gli importi delle categorie che intende subappaltare al fine di determinare la classifica della OG1 necessaria per la partecipazione alla gara, come previsto nel disciplinare di gara.

2026-08-28 00:00:00

FAQ 33

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI PER CAUZIONE PROVVISORIA

Testo: Si richiede se la cauzione provvisoria deve essere intestata alla Provincia di Treviso o al Comune di San Vendemiano.

 

La cauzione deve essere intestata al Comune di San Vendemiano.

2026-08-28 00:00:00

FAQ 34

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Criterio 2.1

Testo: In merito al Criterio 2.1 e alle precedenti risposte a quesiti, si chiede conferma che il tilt sia pari a soli 2°, e non quindi a quanto compare nell'elaborato grafico relativo alla sezione trasversale che mostra moduli FV molto più inclinati (circa 20/25 °).

 

Si conferma che il tilt assunto nel calcolo della producibilità energetica dell’impianto fotovoltaico posto a base di gara è pari a 2°. Con tale configurazione, la produzione energetica annua complessiva dell’impianto prevista dal progetto posto a base di gara è pari a 199.409,93 kWh. Come previsto dal Criterio 2.1 del Disciplinare di gara, il concorrente è invitato a proporre una soluzione migliorativa finalizzata all’incremento della producibilità energetica, anche mediante l’ottimizzazione dell’inclinazione dei moduli fotovoltaici, nel rispetto dei vincoli strutturali e architettonici.

2026-09-02 00:00:00

FAQ 35

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Chiarimenti

Testo: con la presente, richiamati i precedenti chiarimenti FAQ 6 e 8, siamo gentilmente a chiederVi di voler specificare se il criterio 3 CAM può ritenersi soddisfatto (e quindi meritevole nel massimo punteggio attribuibile) con la presentazione della certificazione aziendale UNI EN ISO 14001 per il settore di attività di riferimento dell'opera da realizzarsi (IAF28).

 

In risposta al quesito si precisa che la sola certificazione non è sufficiente a garantire il massimo punteggio nel Criterio 3.

2026-09-02 00:00:00

FAQ 36

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo: con la presente si chiede di mettere a disposizione il progetto antincendio, non presente tra gli elaborati di gara ed obbligatorio all'interno del PFTE.

 

In risposta al quesito si precisa che gli elaborati relativi al progetto antincendio sono presenti nel PFTE ( Codice: PI da n. 1 a n. 7).

2026-09-02 00:00:00

FAQ 37

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta proroga termine presentazione offerte? Gara nuovo Palaghiaccio di San Vendemiano

Testo: Considerata la particolare complessità dell’offerta tecnica, nonché la necessità di svolgere adeguati approfondimenti progettuali e valutazioni specialistiche al fine di predisporre una proposta pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante, siamo cortesemente a richiedere la possibilità di posticipare il termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 14/09/2026, di due settimane.

A tale riguardo, si evidenzia inoltre che il periodo di agosto ha coinciso con la chiusura per ferie di numerosi operatori economici, fornitori e soggetti specialistici con i quali è necessario interfacciarsi per l’acquisizione di informazioni, dati tecnici, valutazioni e quotazioni indispensabili alla predisposizione dell’offerta tecnica. Tale circostanza ha inevitabilmente limitato la possibilità di effettuare, nei tempi previsti, tutti gli approfondimenti e le interlocuzioni necessarie. La concessione della proroga richiesta consentirebbe pertanto di completare adeguatamente le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni necessarie, permettendo agli operatori economici interessati di presentare offerte maggiormente complete, articolate e qualitative, in linea con l’importanza e la complessità dell’intervento.

 

In risposta al quesito si conferma quanto riportato sulla FAQ 18, non è possibile concedere la proroga per i motivi ivi indicati.

2026-09-02 00:00:00

FAQ 38

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Criterio 2.1

Testo: In merito alla risposta FAQ n. 34, non trovando la produttività annua di 199.409,93 kWh coerente con qualto all'Elaborato di progetto IM-16 (222 kWh), e notando le differenze tra i vari elaborati (relazioni vs grafici), si chiede di fare univoca chiarezza sui seguenti valori necessari per poter rispondere alle ottimizzazioni richieste dallo stesso Disciplinare:

1. Tilt 2°

2. Azimut: -41° (secondo PVGIS)

3. Produttività annua: 222 kWh

4. FV "sul tetto/integrato all'edificio"

5. Perdite complessive considerate: 14% 6. Falda inclinata di 7° (verso Nord-ovest)

Secondariamente si chiede di considerare anche quanto dato in risposta alla FAQ n.20-1, in quanto la "Terrazza Sud" è in realtà esposta a Sud-Est ma è a livello molto più basso della copertura del Corpo centrale, ed è costantemente in ombra per circa tutto il pomeriggio, oltre a presentare una sezione trasversale ridotta ed avere contemporaneamente un parapetto pieno rivolto a sud-est.

 

Si confermano integralmente i chiarimenti già forniti nelle precedenti FAQ.

Ai fini del Criterio 2.1, il termine di confronto univoco per la valutazione dell’incremento della producibilità è costituito dall’impianto fotovoltaico posto a base di gara, avente potenza pari a 202,50 kWp, n. 450 moduli, tilt 2°, azimut -41° e produzione energetica annua pari a 199.409,93 kWh/anno. Per le caratteristiche e le assunzioni di calcolo dell’impianto fotovoltaico si faccia riferimento al relativo calcolo specialistico contenuto nell’elaborato IE.01 e ai chiarimenti già resi.

La risposta 20-1 relativa alla “Terrazza Sud” ne ha indicato esclusivamente la possibilità di utilizzo quale superficie aggiuntiva, senza introdurre alcun obbligo di installazione sulla stessa. Resta pertanto in capo al concorrente la valutazione dell’effettiva convenienza della sua utilizzazione, tenuto conto di esposizione, ombreggiamenti e degli ulteriori vincoli progettuali.

2026-09-03 00:00:00

FAQ 39

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimento - Lista delle lavorazioni da presentare nell’offerta economica

Testo: con riferimento alla Lista delle lavorazioni da presentare nell’ambito dell’offerta economica, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di compilazione e presentazione della stessa.

In particolare, il file “Lista delle lavorazioni” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante risulta firmato digitalmente e, pertanto, non modificabile.

Si rileva, inoltre, che il modello presenta una suddivisione delle colonne differente rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pag. 45, in quanto comprende, oltre alle colonne previste, anche le voci “Categoria di qualificazione” e “Quantitativo offerto”.

Tale configurazione non consente di compilare il documento secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara, che prevedono la predisposizione della Lista delle lavorazioni articolata in sei colonne.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se sia ammessa la presentazione di una nuova “Lista delle lavorazioni” predisposta dall’operatore economico, redatta in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di gara e, in particolare, strutturata secondo le sei colonne ivi indicate.

 

La risposta è negativa, l’operatore economico dovrà compilare la Lista delle lavorazioni messa a disposizione nella documentazione di gara secondo le modalità già precisate con le FAQ 13 e 15.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 39 Un Operatore Economico pone il seguente quesito: OGGETTO: Richiesta di chiarimento - Lista delle lavorazioni da presentare nell’offerta economica Testo: con riferimento alla Lista delle lavorazioni da presentare nell’ambito dell’offerta economica, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di compilazione e presentazione della stessa. In particolare, il file “Lista delle lavorazioni” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante risulta firmato digitalmente e, pertanto, non modificabile. Si rileva, inoltre, che il modello presenta una suddivisione delle colonne differente rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pag. 45, in quanto comprende, oltre alle colonne previste, anche le voci “Categoria di qualificazione” e “Quantitativo offerto”. Tale configurazione non consente di compilare il documento secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara, che prevedono la predisposizione della Lista delle lavorazioni articolata in sei colonne. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se sia ammessa la presentazione di una nuova “Lista delle lavorazioni” predisposta dall’operatore economico, redatta in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di gara e, in particolare, strutturata secondo le sei colonne ivi indicate.

La risposta è negativa, l’operatore economico dovrà compilare la Lista delle lavorazioni messa a disposizione nella documentazione di gara secondo le modalità già precisate con le FAQ 13 e 15.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 40

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta proroga termini di presentazione delle offerte

Testo: La scrivente, interessata a partecipare alla procedura in oggetto, chiede una proroga del termine di presentazione delle offerte, con conseguente differimento dei termini previsti per i chiarimenti. La richiesta scaturisce dall'avvenuto svolgimento del sopralluogo sulle aree oggetto di intervento e dalla difficile situazione riscontrata.

Si specifica che, vista la complessità tecnica e organizzativa degli interventi richiesti, il mantenimento dell’attuale scadenza non consentirebbe di poter predisporre una offerta tecnica in linea con le aspettative della Committenza, riducendo il confronto concorrenziale perseguito dalla Stazione Appaltante.

 

In risposta al quesito si conferma quanto riportato sulla FAQ 18 e nella FAQ 37, la gara è stata pubblicata il 14/07/2026. L’area oggetto di intervento è libera ed è raggiungibile tramite una strada secondaria, e attualmente sono in ultimazione i lavori di realizzazione dell'innesto sulla SS 53 della futura strada.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 41

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Chiarimento Criterio 3 - CAM

Testo: con la presente, richiamate le precedenti FAQ n. 6, n. 8 e n. 35, si chiede di confermare che, essendo stato precisato con la FAQ n. 8 che i criteri premiali oggetto di valutazione nell’ambito del Criterio 3 - CAM sono esclusivamente quelli di cui al punto 3.2.1 “Sistemi di gestione ambientale delle imprese” del D.M. 24 novembre 2025, ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio previsto, pari a 2 punti, sia sufficiente dimostrare il possesso congiunto: della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità; della registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009. Ciò in considerazione del fatto che il citato punto 3.2.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a “X” per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, di un punteggio pari a “Y”, maggiore di “X”, per la registrazione EMAS e di un punteggio pari a “X + Y” in caso di possesso di entrambe. Si chiede pertanto di specificare quale sia, nell’ambito dei 2 punti complessivamente attribuibili al Criterio 3, il punteggio corrispondente rispettivamente a “X” e a “Y”. Si chiede, infine, di confermare che, in caso di partecipazione in forma associata, e segnatamente in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio le predette certificazioni debbano essere possedute da tutte le imprese componenti il concorrente in forma associata, secondo le modalità già indicate dalla Stazione Appaltante nella FAQ n. 3. Si chiede altresì di precisare le modalità di attribuzione del punteggio nel caso in cui solo alcune delle imprese componenti il concorrente in forma associata risultino in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e/o della registrazione EMAS. Sicuri in una risposta dirimente, porgiamo cordiali saluti

 

In risposta al quesito si conferma che, come indicato nella FAQ 8, oggetto di valutazione saranno i criteri premiali di qui all’art 3.2.1.

Si precisa inoltre che il punteggio relativo al criterio 3 dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla commissione di gara, tenendo conto di quanto previsto al punto 3.2.1 dei CAM Edilizia 2025, la quale assegnerà un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.). Il punteggio della commissione sarà: - pari a “X” se l’operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001. - pari a “Y”, maggiore di “X”, se l’operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. il punteggio massimo è dato dal possesso di entrambe le certificazioni. In merito alle certificazioni legate ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) si conferma quanto richiesto. In caso di partecipazione in forma associata – e nello specifico per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete – le certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS) poste come criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere possedute da tutte le imprese componenti il concorrente associato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 42

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: RICHIESTA INFO CRITERIO 3

Testo: segnaliamo che c'è un'incertezza in relazione all'attribuzione del punteggio per il criterio 3 (in merito al quale sono state fatte varie FAQ con risposte incongruenti). • Il disciplinare parla di Dimostrazione della capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo secondo i criteri premianti del CAM Edilzia – DM n. 256 del 23/06/2022 • La FAQ 6 chiede se la Dimostrazione della capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo secondo i criteri premianti del CAM Edilzia – DM n. 256 del 23/06/2022 possa essere "limitata" al solo soddisfacimento del criterio premiante 3.2.1 (ovvero: possesso della UNI EN ISO 14001): la risposta è negativa (ovvero non basta il possesso della UNI EN ISO 14001 per avere il massimo punteggio - 2 punti) • La FAQ 8 chiede quali tra i criteri premianti deve essere presa in considerazione per soddisfare pienamente il criterio 3: la risposta è solo il criterio 3.2.1 (ovvero basta il possesso della UNI EN ISO 14001 per avere il massimo punteggio - 2 punti) • La FAQ 35 richiama le FAQ 6 e 8: la risposta è che non basta il possesso della UNI EN ISO 14001 per avere il massimo punteggio - 2 punti Si precisa che i criteri premianti sono vari come da Riepilogo in allegato Segnaliamo che la FAQ 6 e la FAQ 8 sono tra di loro in contrasto (aspetto non sottolineato dalla FAQ 35) e precisando che il criterio 3.2.1 di fatto coincide con il solo possesso della UNI EN ISO 14001. Se la Stazione Appaltante, oltre al criterio 3.2.1, desidera che vengano soddisfatti altri criteri premianti, si chiede che questi vengano puntualmente individuati tra i criteri da 3.2.1 a 3.2.13 in funziona anche dello spazio messo a disposizione per l'elaborazione del criterio (1 facciata A4). Avremmo necessità pertanto di capire le modalità necessarie per soddisfare il requisito in oggetto.

 

In merito al quesito si chiede di prendere visione della FAQ 41 che precisa che il metodo di attribuzione del punteggio sarà quello riportato al punto 3.2.1 da parte della commissione di gara seguendo le precise indicazioni del DM CAM Edilizia 2025.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 43

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti – Paragrafo 6.3.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Testo:

Quesito 1 Le comprove dei requisiti in questione devono essere presentate in sede di offerta, unitamente alla documentazione di gara, oppure dovranno essere prodotte solo successivamente, ad esempio da parte del solo operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio?

Quesito 2 Con riferimento ai tre elementi indicati (curriculum vitae, portfolio progetti e attestati di formazione), si chiede di specificare se, per ciascuna figura professionale, sia necessario presentare obbligatoriamente tutti e tre i documenti, oppure se sia sufficiente comprovare il possesso dei requisiti attraverso una sola delle tre modalità indicate.

Quesito 3 In merito alla voce "Portfolio progetti", si chiede di chiarire cosa si intenda per prova tangibile dei lavori eseguiti. In particolare, si chiede se sia richiesta: a) una descrizione documentale dei progetti realizzati (es. modelli sviluppati, formati utilizzati, LOD raggiunto e tipologia di file prodotti), da presentare in sede di offerta; oppure b) la produzione, già in fase di gara, dei file nativi e in formato IFC a comprova dei lavori svolti; oppure c) la sola descrizione documentale in sede di offerta, con possibilità per la stazione appaltante di richiedere, solo successivamente e limitatamente all'operatore economico aggiudicatario, i file nativi e IFC a comprova di quanto dichiarato nei curricula presentati.

Si chiede pertanto di confermare quale delle suddette modalità sia quella richiesta dal bando o indicare altra diversa modalità.

 

In risposta ai quesiti si precisa che:

1) In sede di offerta, i concorrenti devono presentare unicamente l’Allegato 3 - dichiarazioni integrative DGUE PROFESSIONISTA ed il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), con il quale attestano sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara. La verifica di tali requisiti sarà effettuata al solo operatore economico aggiudicatario.

2) Con riferimento ai documenti da presentare in caso di aggiudicazione è necessario produrre quelli necessari a dimostrare il possesso dell’esperienza generale del professionista, la competenza pratica in progetti analoghi ed il possesso di compenze teoriche.

3) La stazione appaltante richiederà al concorrente aggiudicatario un riscontro oggettivo, verificabile e documentale delle attività effettivamente svolte dal professionista che ha rilasciato le dichiarazioni dei requisiti di ordine speciale in sede di gara.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 44

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: CHIARIMENTO

Testo: considerando che “la dimostrazione della capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo” equivale al possesso di una certificazione aziendale UNI EN ISO 14001, visto la risposta alla faq 8 che fa riferimento specificatamente all’art. 3.2.1 del decreto CAM Edilizia DM del 24/11/2025, si chiede conferma che il possesso della suddetta certificazione garantisce il punteggio pieno per il criterio 3.

Qualora non sia così si chiede alla stazione appaltante di specificare dettagliatamente quali siano i criteri per l’ottenimento dell’intero punteggio corredati dagli specifici riferimenti normativi.

 

In risposta al quesito si prega di prendere visione delle FAQ 41 e 42.

2026-09-04 00:00:00

FAQ 45

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Chiarimento modalità di compilazione del modello “Allegato Offerta Economica” in caso di RTI costituendo

Testo: Con riferimento al modello denominato “Allegato OFFERTA ECONOMICA” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, si chiede di chiarire le corrette modalità di compilazione dello stesso in caso di partecipazione alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito. In particolare, preso atto che il Disciplinare prevede, per i raggruppamenti non ancora costituiti, la sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, si chiede di confermare se debba essere predisposto un unico modello di Offerta Economica, contenente i dati e i valori economici riferiti unitariamente al costituendo RTI e sottoscritto digitalmente da mandataria e mandanti, oppure se ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento debba compilare e produrre separatamente un proprio modello di Offerta Economica. Il chiarimento viene richiesto anche in considerazione del fatto che il modello predisposto dalla Stazione Appaltante prevede l’indicazione di un unico soggetto dichiarante e rinvia espressamente, per la sottoscrizione, alle modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si chiede pertanto di precisare se, modificando il documento in word messo a disposizione, nel caso di RTI costituendo, sia corretta la presentazione di un unico modello compilato e sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento.

 

In risposta al questito si conferma che l’Offerta Economica dovrà essere unica e firmata da tutti i componenti il costituendo R.T.I.. In caso di partecipazione in forma associata, il file word può essere modificato per l’integrazione con eventuali firme aggiuntive.

2026-09-07 00:00:00

FAQ 46

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Richiesta chiarimento - caratteristiche piastra refrigerante pista ghiaccio

Testo: Con riferimento alla piastra refrigerante prevista per la pista ghiaccio, ai fini della corretta definizione tecnica ed economica della fornitura e delle relative lavorazioni, si chiede di voler specificare le caratteristiche dimensionali delle tubazioni costituenti il circuito refrigerante. In particolare, si chiede di indicare: il diametro delle tubazioni previsto dal progetto posto a base di gara; il relativo passo/interasse di posa delle tubazioni all?interno della piastra refrigerante. Tali informazioni risultano necessarie per consentire una corretta e omogenea quantificazione delle lavorazioni e delle forniture ricomprese nell’appalto.

Le caratteristiche delle tubazioni costituenti il circuito refrigerante della piastra ghiaccio sono definite negli elaborati progettuali, con particolare riferimento alla tavola IM.12 e alla voce di elenco prezzi AT.FM.040.10 – Impianto refrigerante NH3/CO2 per refrigerazione pista. Resta in ogni caso fermo che l’impianto dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da garantire le prestazioni previste dalla voce AT.FM.040.10 e, in particolare, una temperatura del ghiaccio regolabile fra -1 °C e -6 °C e uno spessore del ghiaccio compreso fra 2,5 e 5 cm, con regolazione automatica di tipo elettronico.

2026-09-08 00:00:00

FAQ 47

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: Procedura aperta mediante appalto integrato del servizio di redazione della progettazione esecutiva e dei lavori nell'area dell'ex Polveriera per la realizzazione di un nuovo palaghiaccio in Comune di San Vendemiano - Richiesta chiarimenti

Testo: in riferimento all’appalto in oggetto citato si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. L’offerta tecnica e l’offerta economica, dovranno essere sottoscritte anche dai soggetti identificati per la progettazione esecutiva? 2. A pagina n.25-26 del disciplinare di gara al punto 6.3.2. Requisiti del gruppo di lavoro viene citato “L’aggiudicatario prima della stipula del contratto, dovrà fornire idoneo atto quale ad esempio, un contratto che dimostri la sussistenza del rapporto di collaborazione con i professionisti……”. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se tale contratto debba essere comunque formalizzato e sottoscritto in data antecedente la scadenza dell’appalto. 3. A pagina n.27 del disciplinare di gara viene indicato quanto segue: “Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione” Si chiede che tale rapporto di consulenza occasionale (contratto, etc), debba essere predisposto, sottoscritto e presentato in sede di gara, nella busta amministrativa.

In risposta ai quesiti si precisa che: 1) L'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente (o da tutti i legali rappresentanti in caso di RTI costituendo). Visto che si tratta di appalto integrato, i progettisti indicati per la progettazione esecutiva non rivestono il ruolo di concorrenti, e quindi non dovranno sottoscrivere le offerte tecnica ed economica. 2) Non è necessario stipulare il contratto prima della scadenza di presentazione delle offerte tra l’aggiudicatario e il professionista incaricato in sede di gara alla redazione della progettazione esecutiva. 3) Possono far parte del gruppo di lavoro per la progettazione di cui al punto 6.3.2 anche professionisti con rapporto occasionale istituito ad hoc. Tale rapporto deve essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, la comprova consisterà nella dimostrazione dell’esistenza dello stesso e della sua durata con data antecedente la presentazione dell’offerta.

2026-09-08 00:00:00

FAQ 48

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

OGGETTO: LISTA LAVORAZIONI

Testo: la presente per chiedere, considerata la mole della lista delle lavorazioni che dovrà essere scannerizzata una volta compilata e non essendo possibile prevedere a priori le dimensioni del file in termini di MB, se sia eventualmente possibile suddividere il documento in più file e procedere al caricamento degli stessi sul portale tramite un’unica cartella ZIP.

Visto che la lista delle lavorazioni si compone di n. 402 pagine, si consente la suddivisione della stessa in più files purchè: - ciascuna parte in cui viene frazionata la lista (es. Lista parte 1.pdf, lista parte 2.pdf ecc.) sia firmata digitalmente secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. - la divisione non debba comportare l'omissione di alcuna pagina, voce di prezzo o riga rispetto alla lista delle lavorazioni fornita dalla Stazione Appaltante. Tutti i files dovranno essere la copia esatta e speculare (ma divisa) del file originale della lista delle lavorazioni. - tutti i file firmati digitalmente derivanti dalla suddetta sudivisione siano inseriti in una cartella compressa e successivamente siano caricati all’interno della busta telematica – Offerta economica in conformità a quanto previsto dal punto 7.3 del disciplinare di gara.

2026-09-08 00:00:00

FAQ 49

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

Testo: se, nel caso in cui il concorrente voglia subappaltare piu categorie, l'importo della categoria OG1 possa essere incrementato di un quinto oppure no, al fine di stabilire se l'importo OG1 è sufficiente a coprire tutte le categorie che si intendono subappaltare.

La risposta è affermativa.

2026-09-08 00:00:00

FAQ 50

Un Operatore Economico pone il seguente quesito:

Testo: Richiamati i chiarimenti n. 6 e 35 ove si chiariva che le certificazioni non erano sufficienti per ottenere il massimo punteggio previsto al criterio 3, ma che il concorrente doveva relazionare anche la sua "capacità di gestire gli aspetti ambientali secondo i criteri premiali previsti dai CAM – Edilizia del 24/11/2025 per l’intero ciclo di vita del prodotto"; richiamato il disciplinare di gara, pag.53 ove si specifica che l'attribuzione del punteggio del criterio n.3 è di natura qualitativa ove i commissari attribuiranno un coefficiente variabile da zero a uno in modo discrezionale, il che è completamente compatibile e in linea con le precisazioni da Voi fornite nei chiarimenti n. 6 e 35; Tutto ciò richiamato, si chiede di chiarire il chiarimento n.41 in quanto fornisce un orientamento diverso rispetto ai precedenti. Tale chiarimento chiarisce che per ottenere il massimo punteggio del criterio n.3 è sufficiente possedere sia la certificazione UNI EN ISO 14001 che la certificazione EMAS; di conseguenza il punteggio non viene più attribuito in modo discrezionale e qualitativo dai membri della commissione (come disciplinato dalla lex specialis) ma in modo quantitativo. Inoltre, viene meno la richiesta di cui al chiarimento n. 6 ove codesta spettabile amministrazione precisava che per "l’ottenimento del punteggio sarà determinato dalla dimostrazione della capacità di gestire gli aspetti ambientali secondo i criteri premiali previsti dai CAM – Edilizia del 24/11/2025 per l’intero ciclo di vita del prodotto". Si precisa che a pochi giorni dalla scadenza della procedura, modificare la modalità di attribuzione del punteggio e introdurre una specifica così importante, peraltro non linea con le precedenti, viola i principi di par condicio. Si chiede pertanto sia modificato il chiarimento n.41 e reso in conformità della lex specialis e del precedente n.6. Si ipotizza che l'amministrazione volesse intendere di attribuire parte del punteggio massimo per il possesso alternativo di una delle due certificazioni, che poi verrà incrementato fino al massimo dalla completezza della relazione in cui il concorrente spiega l'intero ciclo di vita del prodotto.

In merito al chiarimento sulla FAQ 41, come in essa indicato il punteggio sarà attribuito dalla commissione di gara con criterio discrezionale, come indicato a pag. 53 del disciplinare di gara: - come previsto alla voce 3.2.1 “Sistemi di gestione ambientale delle imprese” dei CAM Edilizia 2025 è attribuito un punteggio pari a “X” se l’operatore economico dimostra il possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001, mentre è attribuito un punteggio pari a “Y”, maggiore di “X”, se l’operatore economico dimostra il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. È attribuito un punteggio pari a X + Y se l’operatore economico dimostra il possesso di entrambe le certificazioni. I valori X ed Y sarrano determinati dalla commissione con criterio discrezionale. Tali certificati devono essere allegati alla relazione che sviluppi il criterio 3 dell’offerta tecnica con estensione max di una facciata come descritto al punto 9 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara.

No

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