INFO GENERALI

Servizi
PROCEDURA APERTA
AULSS 2 Marca Trevigiana

VERIFICA EX ART.42 DEL D.LGS. 36/2023 DEL PTFE PER APPALTO INTEGRATO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO e NORMATIVO DELL'OSPEDALE DI ODERZO – FASE 1B CON OPZIONE FASE 1 A

DETTAGLI

Giovedì, 08 Ottobre 2026
Giovedì, 12 Novembre 2026 - 09:00

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA PORRE A BASE DI GARA DI UN APPALTO INTEGRATO ED AL SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO e NORMATIVO DELL'OSPEDALE DI ODERZO – FASE 1B, CON OPZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA PORRE A BASE DI GARA DI UN APPALTO INTEGRATO ED AL SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO e NORMATIVO DELL'OSPEDALE DI ODERZO –FASE 2 A

CUP: I55F22001430003 CIG: BD4327E859

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:

2026-10-14 00:00:00

Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nelle pagg. 21 e 22 del disciplinare. Si chiede in particolare se, ai fini della dimostrazione del requisito, trovi applicazione quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo cui gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore appartenenti alla medesima categoria d’opera (ad esempio: se al posto di un servizio con ID E.10 è possibile indicare un servizio con ID E.22).

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale trova applicazione il principio di "assorbimento" previsto dall'art. 8, comma 1, del D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri), in quanto tale normativa è stata richiamata e recepita dall'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.

In forza di tale disposizione, all'interno della medesima categoria d'opera, lo svolgimento di prestazioni professionali relative a opere con un grado di complessità maggiore qualifica il concorrente anche per opere con grado di complessità inferiore.

Per quanto attiene all’esempio indicato, posto che sia l'ID E.10 sia l'ID E.22 appartengono alla medesima macro-categoria "Edilizia", ed essendo il grado di complessità dell'ID E.22 (G = 1,55) superiore a quello dell'ID E.10 (G= 0,95), l'operatore economico può validamente dimostrare il requisito richiesto per l'ID E.10 presentando servizi analoghi svolti per l'ID E.22.

Tale principio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia” e “strutture” e deve, invece, essere oggetto di specifica valutazione per le altre categorie. A titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici (IA.03 o IA.04) non è idoneo a qualificare un soggetto per la realizzazione di impianti meccanici (IA.01 o IA.02).

2026-10-27 00:00:00

Alla luce della risposta ricevuta si chiede di confermare che sia possibile indicare servizi con ID IA.02 per la comprova di servizi con ID IA.01 e servizi con ID IA.04 per la comprova dei servizi con IA.03.

La risposta è affermativa. Il principio di assorbimento si applica anche all'interno della macro-categoria "Impianti" (IA), a condizione che le prestazioni si riferiscano alla stessa specificità impiantistica e che il servizio svolto presenti un grado di complessità superiore. In particolare, la Categoria IA.01 può essere comprovata con servizi rientranti nella categoria IA.02, poiché entrambi gli ID appartengono alla medesima destinazione funzionale di “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” e il grado di complessità di IA.02 è superiore a quello di IA.01 (0,85 > 0,75) e conseguentemente i servizi svolti per l'ID IA.02 assorbono e comprovano i requisiti richiesti per l'ID IA.01. Nel caso di specie, però, sono richiesti sia servizi in ID IA.01 (per Euro 750.000,00) sia servizi in ID IA.02 (per Euro 1.850.000,00) e, pertanto, se si comprovano anche i requisiti per l’IA.01 con l’IA.02 dovranno essere stati svolti servizi in IA.02 per Euro 2.600.000,00. Lo stesso dicasi per la comprova dei servizi IA.03 può essere comprovato con servizi rientranti nella categoria IA.04, poiché entrambi gli ID appartengono alla medesima destinazione funzionale di “impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” e il grado di complessità di IA.04 è superiore a quello di IA.03 (1,30 > 1,15), i servizi svolti per l'ID IA.04 assorbono e comprovano i requisiti richiesti per l'ID IA.03.

2026-10-15 00:00:00

“1- Con riferimento alle figure professionali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo relativo al gruppo minimo di lavoro, si chiede conferma che il ruolo di Responsabile tecnico dell'Organismo di Ispezione, ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e quello di Direttore tecnico, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, possano essere ricoperti dal medesimo professionista, purché in possesso di entrambi i requisiti richiesti, in coerenza con la previsione del Disciplinare che consente il cumulo di più ruoli in capo allo stesso soggetto può coincidere con DT. 2- in riferimento all'art. 17 del capitolato, si chiede se il conto corrente dedicato sia da intendersi in via esclusiva oppure no. 3- si chiede conferma che trattasi di refuso quanto indicato al comma 1 dell'art. 9 del capitolato ovvero che il ribasso è da applicarsi alla quota del 35% rispetto alla base d'asta. 4- Con riferimento al criterio B.1.b, si chiede conferma che il numero di componenti aggiuntivi previsto ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare debba essere determinato rispetto alle quattro unità costituenti il gruppo minimo di lavoro, come espressamente indicato all'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, indipendentemente dal numero di professionalità specialistiche richieste e dall'eventuale cumulo di più ruoli in capo al medesimo professionista. 5- Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Tecnico Prestazionale e allo Schema di Incarico, si chiede conferma che la previsione secondo cui il rapporto finale non deve riportare pareri sospensivi e/o condizionati non precluda all'Organismo di Ispezione l'emissione di un rapporto finale con esito negativo, qualora permangano non conformità non risolte dai progettisti. 6- Si chiede conferma che i termini previsti per l'espletamento delle attività di verifica decorrano esclusivamente dalla consegna completa della documentazione progettuale e che gli stessi siano sospesi durante i periodi necessari ai progettisti per il riscontro delle non conformità e la trasmissione degli elaborati aggiornati, senza applicazione di penali all'Organismo di Ispezione per ritardi ad esso non imputabili. 7- Con riferimento al criterio A.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta, si chiede conferma che possano essere presentati e valutati alle medesime condizioni dei servizi di verifica del PFTE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 anche servizi di verifica della progettazione definitiva svolti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai progetti definitivi posti a base di gara per appalti integrati, in considerazione dell'analogia delle prestazioni di verifica svolte.”

1. Si conferma che il ruolo di Responsabile tecnico dell'Organismo di Ispezione, ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e quello di Direttore tecnico, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, possono essere ricoperti dal medesimo professionista, purché in possesso di entrambi i requisiti richiesti, in coerenza con la previsione del Disciplinare di gara che consente il cumulo di più ruoli in capo allo stesso soggetto. 2. Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche in via non esclusiva, fermo restando l'obbligo di far transitare sullo stesso conto dedicato tutti i flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto e l’obbligo di indicare il CIG ed il CUP nei singoli movimenti. 3. Si conferma che si tratta di un refuso e che, come indicato nel disciplinare di gara, ai sensi dell’articolo 41 comma 15 bis del Codice l’importo soggetto a ribasso è pari a € 122.285,77 (pari al 35% del corrispettivo totale); 4. In relazione al criterio B.1.b) verrà premiato il concorrente che offre componenti in più rispetto al gruppo di lavoro minimo costituito da 4 unità, a condizione che tali componenti in più abbiano professionalità aggiuntive rispetto a quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del disciplinare di gara. 5. Si conferma che la previsione secondo cui il rapporto finale di verifica non deve contenere pareri sospensivi o condizionati non preclude all'Organismo di Ispezione (OdI) l'emissione di un rapporto finale con esito negativo. 6. Si conferma che i termini previsti per l'espletamento delle attività di verifica decorrono dalla consegna completa della documentazione progettuale e che gli stessi saranno sospesi durante i periodi necessari ai progettisti per il riscontro delle non conformità e la trasmissione degli elaborati aggiornati. 7. Si conferma che possono essere presentati e verranno valutati anche servizi di verifica della progettazione definitiva svolti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e posti a base di gara per appalti integrati.

2026-10-19 00:00:00

Si chiede un chiarimento in merito alla composizione del gruppo di lavoro. A pagina 18 del Disciplinare è richiesto che il gruppo di lavoro sia composto, tra l’altro, da n. 1 responsabile tecnico dell’Organismo e da n. 1 direttore tecnico. Si rappresenta che l’art. 38, comma 2, dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 prevede l’individuazione di un direttore tecnico, incaricato della sottoscrizione dei rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione e del rapporto conclusivo, mentre il Regolamento tecnico Accredia RT-07, al paragrafo 5, individua la figura del responsabile tecnico dell’Organismo di ispezione, senza menzionare espressamente quella del direttore tecnico. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se, con le due distinte denominazioni utilizzate nel Disciplinare, la Stazione appaltante intenda fare riferimento a due figure differenti ovvero alla medesima figura.

Si conferma che le due figure sono distinte, ma i due ruoli possono essere espletati dalla medesima persona fisica se in possesso dei requisiti rispettivamente richiesti dalla normativa.

2026-10-21 00:00:00

Con riferimento al criterio A.2 si chiede conferma che possano essere descritti n.2 servizi in cui è stata verificata la modellazione BIM (che quindi sarà illustrata in maniera approfondita) già inseriti nel criterio A.1

Come indicato al punto 16 del Disciplinare di gara, in relazione al criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da servizi analoghi svolti” di cui alla tabella A dovranno essere indicati n. 3 servizi in relazione al sub-criterio A.1 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale” e n. 2 servizi in relazione al sub-criterio A.2 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica nell’ambito di processi e modelli BIM”. Complessivamente, quindi, dovranno essere indicati n. 5 servizi, di cui almeno 2 in cui sia stata verificata la modellazione BIM.

2026-10-21 00:00:00

Con riferimento al criterio A.2 si chiede conferma che possano essere descritti n.2 servizi in cui è stata verificata la modellazione BIM (che quindi sarà illustrata in maniera approfondita) già inseriti nel criterio A.1

Come indicato al punto 16 del Disciplinare di gara, in relazione al criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da servizi analoghi svolti” di cui alla tabella A dovranno essere indicati n. 3 servizi in relazione al sub-criterio A.1 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale” e n. 2 servizi in relazione al sub-criterio A.2 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica nell’ambito di processi e modelli BIM”. Complessivamente, quindi, dovranno essere indicati n. 5 servizi, di cui almeno 2 in cui sia stata verificata la modellazione BIM.

2026-11-03 00:00:00
“Chiarimento 1: Si chiede di confermare che l'importo del corrispettivo relativo alla verifica della progettazione esecutiva della Fase 1B sia pari ad € 148.225,17, come indicato nel Disciplinare di gara e coerente con l'importo complessivo a base di gara di Euro 349.387,90, e che l'importo di Euro 148.255,17 riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale sia da intendersi quale mero refuso. Chiarimento 2: Con riferimento al par. 16 del Disciplinare, si chiede di confermare che, per il criterio A.1, la documentazione relativa a ciascun servizio possa essere costituita da n. 1 scheda in formato A3, corredata da una scheda sintetica di massimo n. 3 facciate A4, e che pertanto, in caso di presentazione di tre servizi, siano complessivamente ammesse n. 3 schede A3 e n. 9 facciate A4. Analogamente, per il criterio A.2, si chiede di confermare che, in caso di presentazione di due servizi, siano complessivamente ammesse n. 2 schede A3 e n. 4 facciate A4. Chiarimento 3: Si chiede di confermare che un medesimo servizio possa essere presentato sia nell'ambito del criterio A.1 sia nell'ambito del criterio A.2, ferma restando la distinta trattazione degli aspetti oggetto di valutazione dei due criteri e, in particolare, l'approfondimento nell'ambito del criterio A.2 delle attività di verifica svolte nell'ambito di processi e modelli BIM. Chiarimento 4: con riferimento al par. 16 del Disciplinare di gara, relativo al contenuto dell'offerta tecnica, si rileva che, per la Relazione metodologica di cui al criterio B, è previsto un limite massimo di n. 10 facciate A4, dal cui computo sono espressamente esclusi, tra l'altro, i curricula. Considerato inoltre che il sub-criterio B.1.a richiede di indicare la specifica esperienza e qualificazione maturata dalle singole figure proposte in relazione al ruolo da ricoprire, si chiede di chiarire se debbano essere allegati all'offerta tecnica i curricula dei componenti del gruppo di lavoro proposto e, in caso affermativo, se tale previsione riguardi tutti i componenti indicati nell'organigramma, compresi gli eventuali professionisti aggiuntivi proposti ai fini del sub-criterio B.1.b.”
Chiarimento 1 Si conferma che l'importo del corrispettivo relativo alla verifica della progettazione esecutiva della Fase 1B sia pari ad € 148.225,17, come indicato nel Disciplinare di gara e che l’importo di € 148.255,17 indicato nella tabella a pagina 6 del capitolato tecnico prestazione è un mero refuso, posto che la somma delle singole voci della medesima tabella è pari ad € 148.225,17. Chiarimento 2 La risposta è negativa. In relazione all’Elemento A.1 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale” l’offerta tecnica deve essere costituita esclusivamente da 3 schede in formato A3 (una scheda in formato A3 per il servizio n. 1, una per il servizio n. 2 e una per il n. 3). Non è ammessa alcuna facciata in formato A4. Chiarimento 3 Si è già risposto al quesito con la FAQ n. 5 in cui è stato già evidenziato che “Come indicato al punto 16 del Disciplinare di gara, in relazione al criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da servizi analoghi svolti” di cui alla tabella A dovranno essere indicati n. 3 servizi in relazione al sub-criterio A.1 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale” e n. 2 servizi in relazione al sub-criterio A.2 “Esperienza del concorrente relativa alla verifica nell’ambito di processi e modelli BIM”. Complessivamente, quindi, dovranno essere indicati n. 5 servizi, di cui almeno 2 in cui sia stata verificata la modellazione BIM.” Chiarimento 4 Si conferma che in relazione al criterio B i curricula sono esclusi dal computo delle n. 10 facciate A4 della relazione. Il concorrente può scegliere se allegare i curricula di tutte le figure coinvolte di tutti componenti indicati nell'organigramma, compresi gli eventuali professionisti aggiuntivi proposti ai fini del sub-criterio B.1.b. Nella relazione dovrà essere indicata chiaramente la specifica esperienza e qualificazione delle singole figure coinvolte nel servizio.
No

Logo della Provincia di Treviso

Logo della Provincia di Treviso

Indirizzo e recapiti

Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO

Tel +39 0422 6565
Fax +39 0422 656666
E-mail urp@provincia.treviso.it
PEC protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il Parco Sant'Artemio

È consentito l’accesso al complesso del Sant’Artemio nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Il Parco della Storga

È consentito l’accesso al Parco della Storga sia dall'ingresso del Sant'Artemio con gli orari sopra indicati, sia dal Museo Case Piavone in via Cal di Breda 130, dalle ore 7.00 alle ore 21.00.

© 2026 Provincia di Treviso