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Servizio di pubbliche affissioni e di servizi vari di riscossione - Comuni aderenti alla SUA

DETTAGLI

Domenica, 07 Ottobre 2018
Lunedì, 19 Novembre 2018 - 11:00
02.11.2018
LOTTO N. 1 - COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”


Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:

  • Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?

  • In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.

Solo se l’Ente ha deliberato gli aumenti in tutto o anche solo in parte si veda quanto segue.

Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:

·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?

· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
  • il Comune di Breda di Piave ha applicato l'aumento del 20% delle tariffe e dei diritti con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 02/12/2002 e gli incassi indicati nel capitolato speciale nonché la stima di gettito contengono l'applicazione di tale aumento;

  • la stima del minore incasso annuo dell’imposta qualora il legislatore con apposito intervento normativo sposasse l'interpretazione della Corte Costituzionale e del Ministero delle Finanze e definisse pertanto non più applicabili gli aumenti deliberati in applicazione della Legge 449/1997 è pari ad € 3.650,73 annui;

  • in sede di esecutività dell'appalto l'Amministrazione potrà stabilire l'adeguamento del minimo garantito proporzionalmente al valore delle riscossioni ridotte in conseguenza della sancita definitiva inapplicabilità degli aumenti delle tariffe e diritti da parte di apposito atto normativo o deliberazione comunale;

  • l'aggio posto a base di gara viene in ogni caso confermato pari al 24%.
A maggiore chiarimento dei dati indicati nel capitolato speciale, si comunica altresì che l'ente ha ritenuto che la disposizione dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, (il quale dispone che: «L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012») sia da leggere come norma consolidatrice anche per il futuro degli aumenti deliberati al 26/06/2012 che ha cristallizzato le scelte compiute ad una determinata data.

Allo stato attuale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30/01/2018 e la risoluzione del MEF n. 2/df/2018 che hanno generato una indubbia incertezza applicativa delle norme citate, in mancanza di un intervento normativo risolutore si è optato per l'interpretazione che il Comune possa legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi.
02.11.2018
COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”

Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:

  • Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?

  • In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.

Solo se l’Ente ha deliberato gli aumenti in tutto o anche solo in parte si veda quanto segue.

Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:

·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?

· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Il Comune di Cappella Maggiore:
  • visto il quadro ancora in evoluzione;
  • valutato che da una sommaria quantificazione di gettito la maggiorazione incide per circa Euro 2.700,00 annui di imposta;
ritiene, per l'aggio, di confermare quanto previsto all'art. 6 del Capitolato, ossia che l'aggio risultante dalla gara non è soggetto a revisione, mentre per quanto attiene il minimo garantito l'Amministrazione si riserva, non in sede di gara, di valutare l'eventuale adeguamento solo a fronte di una modifica normativa o regolamentare delle tariffe.
02.11.2018
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Come noto il MEF con risoluzione 2/df/2018 è intervenuto per affermare che, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018, “tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni (delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”

Poiché all’art. 5 del capitolato speciale sono riportati gli incassi dal 2013 al 2017 senza specificazione relativa alle tariffe applicate siamo a chiedere quanto segue:

  • Sono applicate tariffe maggiorate ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.) ?

  • In caso positivo si chiede di stimare il minor gettito atteso per l’anno 2019 e seguenti applicando l’imposta base senza le maggiorazioni.

Solo se l’Ente ha deliberato gli aumenti in tutto o anche solo in parte si veda quanto segue.

Atteso che ad oggi non è possibile conoscere se il legislatore interverrà dando facoltà agli Enti di ripristinare le tariffe con le relative maggiorazioni applicate negli ultimi anni d’imposta, né se l’Ente vorrà avvalersi di tale facoltà, nel caso in cui l’Ente avesse deliberato in tutto o anche solo in parte, gli aumenti tariffari in argomento, siamo a chiedere, quanto segue:

·Il minimo garantito, non precisato negli atti di gara, sarà adeguato applicando una formula proporzionale al valore delle riscossioni tenuto conto delle tariffe realmente applicabili per gli anni di gestione?

· L’aggio sarà adeguato al fine di assicurare all’appaltatore l’importo stimato a base di gara tenuto conto che l’aggio di gara è stato calcolato su un valore di incasso non realizzabile salvo intervento del legislatore ed espressa volontà dell’Ente di ripristinare gli aumenti tariffari in precedenza deliberati?
Si comunica che il Comune di Casale sul Sile non si è mai avvalso della facoltà di applicare le tariffe maggiorate come previsto dall'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449. Pertanto si confermano i valori degli incassi indicati all'art. 5 del capitolato speciale di appalto.
02.11.2018

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