La disciplina generale delle scuole nautiche è stabilita dal Codice della nautica da diporto “Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e dal “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche” DI 30.8.2023, n. 142.
L'esercizio dell'attività di scuola nautica è subordinato alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 da presentare alla Provincia per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), territorialmente competente con riferimento alla sede principale della scuola.
Modalità di presentazione e contenuti della SCIA sono indicati nel citato Regolamento DI 30.8.2023, n. 142.
La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica per una o più delle seguenti attività:
- formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa a motore o a vela e motore;
- formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa a motore o a vela e motore;
- formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.
Per la formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria D tipo D1, che abilitano al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua: rivolgersi all’ufficio.
Le modifiche dell'attività di scuola nautica devono essere tempestivamente presentate con SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
- trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;
- apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;
- modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all'articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;
- inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;
- variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.
Nei seguenti casi la scuola nautica deve tempestivamente presentare al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso:
- subingresso nell'attività tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
- modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa;
- variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.
- decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica: gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
- sospensione dell’esercizio dell'attività della scuola nautica, per motivate esigenze (consentita per massimo due volte), per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi: il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica ne dà comunicazione al SUAP. Decorsi inutilmente i dodici mesi senza che l'attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l'attività si intende cessata. In caso di sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica ai sensi dell'articolo 49-septies (8), comma 18, del codice e per la durata della stessa, non è consentita l'apertura di sedi secondarie.
- apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, va comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti ad eccezione della capacità patrimoniale che deve essere dimostrata solo per la sede principale.
Cessazione dell'attività
Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica tempestivamente al SUAP l'avvenuta cessazione dell'attività nei seguenti casi:
- per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3 del DI 30.8.2023, n. 142;
- per scioglimento della società o fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
- per rinuncia espressa all'esercizio dell'attività;
- per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell'attività;
- per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'articolo 5, comma 4 del DI 30.8.2023, n. 142 o per interdizione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi del citato Regolamento.
Modalità di svolgimento dei controlli
La Provincia di Treviso, alla quale compete la vigilanza amministrativa, procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà un provvedimento di presa d’atto favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando un termine entro cui provvedere.