PREVIDENZA

 
 

LA PENSIONE

Con l'art. 24 del il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto "Salva-Italia"), convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, sono state introdotte nell'ordinamento italiano una serie di novità che, insieme alle prime innovazioni introdotte a decorrere dal 2010, costituiscono una vera e propria riforma del sistema pensionistico.

Per effetto dello stesso decreto, dal 1° gennaio 2012 l'Inpdap confluisce in Inps.

 

PRIMA DELLA RIFORMA...

 

Come si accedeva alla pensione PRIMA della riforma dell'art. 24 del D.L. 201/2011?


La tabella qui di seguito mostra quali sono i requisiti e le decorrenze di accesso al trattamento pensionistico, per coloro i quali li hanno maturati entro il 31/12/2011:

 

 
Tipologia di pensione PRIMA della riforma
Requisiti
Decorrenza
Pensione di vecchiaia
• Uomini: 65 anni di età anagrafica
• Donne: 61 anni (2011); 65 anni a partire dal 01/01/2012

Anzianità contributiva minima: 20 anni di servizio (15 per coloro che hanno almeno un giorno di contribuzione prima del 01/01/1993).
L'accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. Finestra mobile) per coloro che li hanno maturati a partire dal 01/01/2011.
Per coloro che hanno maturato i requisiti prima del 01/01/2011 si richiama la disciplina previgente.
Pensione di anzianità
Per gli anni 2011 e 2012, si accede alla pensione di anzianità al raggiungimento della “quota 96” prevista dalla vigente normativa; il raggiungimento può avvenire secondo una delle seguenti combinazioni:
• 60 anni di età anagrafica + 36 anni di contributi;
• 61 anni di età anagrafica + 35 anni di contributi.
Restano salvi, per ottenere il diritto alla pensione di anzianità, i 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica.
Anche nel caso di pensione di anzianità, le decorrenze del trattamento pensionistico per coloro che maturano i requisiti a partire dal 01/01/2011, sono secondo la finestra mobile (12 mesi dalla data di maturazione degli stessi).
Si segnala che per le cessazioni per limiti di servizio (40 anni), ai sensi del D.L. 98/2011 convertito con L. 111/11, le finestre cambiano in base all'anno in cui si colloca la maturazione del requisito:
- 2012: 12 mesi di finestra mobile + 1 mese;
- 2013: 12 mesi di finestra mobile + 2 mesi;
- dal 2014: 12 mesi di finestra mobile + 3 mesi.
OPZIONE CONTRIBUTIVO DONNA
Dal 01/01/2008 e in via sperimentale fino al 31/12/2015 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica le lavoratrici dipendenti (donne del pubblico impiego) - La maturazione dei requisiti deve avvenire entro il 30/12/2014.
L'accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
 
 
 

DOPO LA RIFORMA...

 

Quali sono le nuove tipologie di pensione? Quali sono i nuovi requisiti? E le decorrenze?


Come già accennato, la riforma introdotta con D.L. 201/2011, poi convertito con L. 214/11 e s.m.i., ha cambiato radicalmente il sistema pensionistico.

Innanzi tutto le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, per chi matura i requisiti a decorrere dal 01/01/2012, dalle seguenti:

  • pensione di vecchiaia.
  • pensione anticipata.

 

* La pensione di vecchiaia

Un lavoratore/una lavoratrice acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia con 66 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva, fermo restando l 'incremento relativo alla speranza di vita – s.v. - (ai sensi art. 12 D.L. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. 122/2010 e s.m.i.), che per il triennio 2013-2014-2015 è stabilito nella misura di 3 mesi.

Per coloro i quali possiedono accrediti contributivi esclusivamente a decorrere dal 01/01/1996 (contributivi puri), è richiesto un ulteriore requisito legato all'importo della pensione, il quale non deve essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia), annualmente aggiornato (si prescinde da detto requisito qualora il soggetto abbia un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva -ad esclusione di quella figurativa - di 5 anni).

Per i soggetti che maturano i diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento a decorrere dal 2021, l'età anagrafica richiesta non dovrà essere inferiore ai 67 anni.

 

* La pensione anticipata

Per quanto riguarda la pensione anticipata, è necessario distinguere fra uomini e donne (vedi tabella sottostante).  

Si precisa che l'accesso al trattamento pensionistico decorre dal giorno immediatamente successivo alla data di maturazione dei requisiti, in quanto non è più applicabile la cosiddetta “finestra mobile” prevista dalla previgente normativa (art. 12 commi 1, 2 D.L. 78/2010).

I soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono altresì il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi sopra riportati, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

 

Qui di seguito la tabella riassuntiva delle nuove tipologie di pensione:

 
Tipologia di pensione DOPO la riforma
Requisiti uomini
Requisiti donne
Pensione di vecchiaia
66 anni di età anagrafica
A decorrere dal 01/01/2013, per il triennio 2013 - 2015, sono richiesti ulteriori 3 mesi, relativi all'incremento della speranza di vita (s.v.); aggiornato con cadenza triennale.
A decorrere dal 2021: 67 anni di età anagrafica.
Contribuzione minima: 20 anni
66 anni di età anagrafica
A decorrere dal 01/01/2013, per il triennio 2013 - 2015, sono richiesti ulteriori 3 mesi, relativi all'incremento della speranza di vita (s.v.); aggiornato con cadenza triennale.
A decorrere dal 2021: 67 anni di età anagrafica
Contribuzione minima: 20 anni
Pensione anticipata
Dal 01/01/2012: 42 anni + 1 mese di anzianità contributiva;
Dal 01/01/2013: 42 anni + 2 mesi + 3 mesi s.v.;
Dal 01/01/2014: 42 anni + 3 mesi + 3 mesi s.v.
Dal 01/01/2012: 41 anni + 1 mese di anzianità contributiva;
Dal 01/01/2013: 41 anni + 2 mesi + 3 mesi s.v.;
Dal 01/01/2014: 41 anni + 3 mesi + 3 mesi s.v.
OPZIONE CONTRIBUTIVO DONNA
possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica (+ ulteriore incremento di 3 mesi per la s.v. a decorrere dal 2013) le lavoratrici dipendenti (donne del pubblico impiego) - La maturazione dei requisiti deve avvenire entro il 30/12/2014.
L'accesso alla pensione è consentito decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
 
 
 

 Sono previste delle deroghe?

 

Sono previste delle deroghe per cui, tra l'altro, si continua ad applicare la finestra mobile prevista dal D.L. 78/2010:

a- Per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva (quindi anche con le c.d. “quote” e l'anzianità massima di servizio) previsti dalla normativa vigente a tale data conservano il diritto alla prestazione pensionistica, anche se la decorrenza è successiva a tale data (sulla base della c.d. Finestra mobile prevista dalla previgente normativa).

b - “Opzione donna - contributivo”: lavoratrici che maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva con almeno 57 anni di età anagrafica (più gli incrementi relativi alla speranza di vita), in via sperimentale fino al 31/12/2015 (la maturazione dei requisiti deve avvenire entro il 30/12/2014);

c – addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. 67/2011;

d – lavoratori che prima del 04/12/2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;

(...)

Altri casi e approfondimenti si possono trovare consultando la circolare n. 37 del 14/03/2012, disponibile nella documentazione scaricabile in fondo a questa pagina.

 

 

Come viene calcolata la pensione?

 

Novità anche per il calcolo delle pensioni: a decorrere dal 01/01/2012 la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dalla medesima data, è calcolata secondo il sistema contributivo (pro-rata).

Questo non comporta differenze rispetto al calcolo previsto dalla normativa previgente per i soggetti appartenenti al regime misto, per i quali il calcolo secondo le regole del sistema contributivo avviene per le anzianità contributive dal 01/01/1996, e appartenenti al regime contributivo (coloro i quali non vantano contributi prima del 01/01/1996); la modifica incide sul calcolo del trattamento pensionistico per i soggetti in regime retributivo (18 anni di anzianità contributiva prima del 01/01/1996), ferma restando la valutazione con il sistema retributivo della anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011.

 

Esempio : un lavoratore matura il giorno 30/09/2014 i requisiti per la pensione anticipata (42 anni + 2 mesi + 3 mesi s.v.): di conseguenza si trova necessariamente in regime retributivo (almeno 18 anni di servizio al 31/12/1995).

La pensione decorrerà dal 01/10/2014; l'importo del trattamento sarà calcolato in due quote

  • la prima, per l'anzianità contributiva al 31/12/2011, secondo le regole del regime retributivo;
  • la seconda, per il periodo dal 01/01/2012 al 30/09/2014, secondo le regole del regime contributivo.

 

 

Esistono penalizzazioni sul calcolo della pensione?

 

Esistono delle penalizzazioni per chi matura i requisiti per la pensione anticipata con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni: sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari al'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età), con un calcolo proporzionale al numero di mesi qualora l'età non sia intera.

Le penalizzazioni suddette NON trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (elenco tassativo).


Come verificare la propria anzianità di servizio?


Il dipendente può chiedere all'Ufficio Personale la verifica della propria anzianità di servizio, utilizzando la domanda, da compilare, messa a disposizione nella sezione "Modulistica", da trasmettere via e-mail all'indirizzo personale@provincia.treviso.it oppure consegnandola personalmente negli orari di apertura al pubblico.

 

 

Maturati i requisiti per il pensionamento, cosa fare per accedere al trattamento pensionistico?

 

Dopo aver verificato di aver maturato i requisiti per poter accedere alla pensione in base alla normativa vigente e aver stabilito la data di cessazione dal servizio (nel rispetto dei termini di preavviso),  è necessario compilare la domanda di dimissioni volontarie con diritto a pensione, disponibile nella sezione "Modulistica", trasmettendo una copia al proprio Dirigente e una copia al Dirigente del Settore Gestione Risorse Economico Finanziarie, Personale e Patrimonio.

A questo punto sarà l'Ufficio Personale a predisporre la domanda di pensione e la domanda di liquidazione dell'indennità premio di fine servizio e a contattare direttamente il dipendente dimissionario per la sottoscrizione delle domande e la successiva trasmissione all'Inps - Gestione ex Inpdap.

 

 

 
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Cos'è la ricongiunzione? Che differenza c'è fra ricongiunzione e totalizzazione? Come posso chiedere la ricongiunzione di periodi contributivi?


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Treviso, 6 Aprile 2012

 

 
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