Emergenza Vallà - danni alle attività agricole - prime indicazioni

La Giunta Regionale ha adottato una prima deliberazione il 9 giugno prevedendo che le domande intese ad ottenere la concessione degli aiuti previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 dovranno essere presentate, da parte delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture agricole aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata, presso il Servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Treviso entro il termine di 45 giorni.

Com 'è noto le misure di intervento per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversi eventi atmosferici, dichiarati eccezionali con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , sono ammesse qualora le aziende abbiano subito danni non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile.


Ulteriori indicazioni saranno fornite appena rese note dagli Enti competenti.

Per informazioni rivolgersi all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, via Tezzone, 2 - Treviso - tel. 0422 657643 - fax 0422 657637

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