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L'istituzione provincialeLa Provincia è un'istituzione riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il Titolo V della Carta costituzionale, che è stato modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 per ampliare ulteriormente questa importanza, dice che (art. 114) "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". La Provincia ha dunque il compito della gestione di area vasta sovracomunale.
I compiti e il funzionamento delle Province sono disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La Provincia (dice l'art. 3 del Testo unico) è un ente locale intermedio tra i Comuni e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria. È titolare sia di funzioni proprie che di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione. Le funzioni della Provincia sono (art. 19) quelle di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale. Questi i settori nei quali opera la Provincia di Treviso:
In collaborazione con i comuni, la Provincia promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Nell'esercizio delle sue funzioni la Provincia di Treviso si è dotata di un Piano Strategico che, realizzato di concerto con la Camera di Commercio e con tutti gli attori economici e sociali del territorio, stabilisce gli obiettivi prioritari del territorio su base decennale.
La Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni in materia urbanistica, predispone e adotta il Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.
Lo statuto La Provincia adotta un proprio Statuto che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le garanzie per le minoranze, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di decentramento, le modalità di partecipazione popolare (referendum provinciali consultivi e propositivi possono essere richiesti da almeno 20.000 cittadini di 20 diversi comuni).
Gli organi Organi di governo della Provincia sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente. Il Presidente nomina gli Assessori della Giunta, mentre il Consiglio viene eletto dai cittadini e sono i consiglieri a votare il Presidente del Consiglio.
I dirigenti Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e sono attribuiti alla responsabilità dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. Il Presidente della Provincia nomina un Direttore generale, che sovrintende all'attività amministrativa.
I servizi La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Può farlo direttamente o attraverso aziende speciali (che sono enti strumentali dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio provinciale) e società per azioni (anche per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico). Le tariffe dei servizi pubblici vengono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione.
Le fonti finanziarie La finanza delle Province è costituita da:
Attualmente spettano alle Province:
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